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Sentenza — n. 36055/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36055/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGISTRO LUCA nato a CASTELLANA GROTTE il 04/02/1982 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Magistro Luca ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale della medesima città in ordine a numerosi episodi di spaccio di stupefacente del tipo hashish. Lamenta manifesta illogicità della motivazione con riguardo al ritenuto carattere professionale dell'attività di cessione dello stupefacente, al diniego del giudizio di prevalenza (sulla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 e sulla continuazione) delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, all'aumento per la continuazione, reputato eccessivo e non sostenuto da adeguata motivazione, al ridottissimo quantitativo di sostanza ceduta dal ricorrente nelle varie occasioni.

Regesto Legislator

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art. 80 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 36055/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta manifesta illogicità della motivazione con riguardo al ritenuto carattere professionale dell'attività di cessione dello stupefacente, al diniego del giudizio di prevalenza (sulla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 e sulla continuazione) delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, all'aumento per la continuazione, reputato eccessivo e non sostenuto da adeguata motivazione, al ridottissimo quantitativo di sostanza ceduta dal ricorrente nelle varie occasioni.

Parole chiave

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magistrato non professionale responsabilità penale dei minori accusa penale responsabilità penale giudice istruttore violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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art. 80 d.P.R. 309/90
Lamenta manifesta illogicità della motivazione con riguardo al ritenuto carattere professionale dell'attività di cessione dello stupefacente, al diniego del giudizio di prevalenza (sulla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGISTRO LUCA nato a CASTELLANA GROTTE il 04/02/1982 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Magistro Luca ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale della medesima città in ordine a numerosi episodi di spaccio di stupefacente del tipo hashish. Lamenta manifesta illogicità della motivazione con riguardo al ritenuto carattere professionale dell'attività di cessione dello stupefacente, al diniego del giudizio di prevalenza (sulla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 e sulla continuazione) delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, all'aumento per la continuazione, reputato eccessivo e non sostenuto da adeguata motivazione, al ridottissimo quantitativo di sostanza ceduta dal ricorrente nelle varie occasioni.

Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.06.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Esso, infatti, risulta sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e, pertanto, nella piena vigenza della L. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci