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Sentenza — n. 34990/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34990/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34990/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANTONIO GABRIELE nato a PIEDIMONTE MATESE il 12/07/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/septie le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 6/7/21, depositata in data 14/7/2021, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da D'Antonio Gabriele per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 18/1/2015 al 15/5/2015, nell'ambito di procedimento penale per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., 353 e 353-bis cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 34990/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 6/7/21, depositata in data 14/7/2021, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da D'Antonio Gabriele per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 18/1/2015 al 15/5/2015, nell'ambito di procedimento penale per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., 353 e 353-bis cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91.

Parole chiave

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diritti del detenuto privazione della libertà misura di contenzione diritto di essere arrestato diritto di rimanere controllo della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Con ordinanza del 6/7/21, depositata in data 14/7/2021, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da D'Antonio Gabriele per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 18/1/2015 al 15/5/2015, nell'ambito di procedimento penale per i reati di cui all'art. 416-bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANTONIO GABRIELE nato a PIEDIMONTE MATESE il 12/07/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/septie le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 6/7/21, depositata in data 14/7/2021, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da D'Antonio Gabriele per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 18/1/2015 al 15/5/2015, nell'ambito di procedimento penale per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., 353 e 353-bis cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, il quale, nell'unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di merito, lamenta, ha ritenuto erroneamente inesistente il presupposto della irrevocabilità della pronuncia assolutoria resa nei confronti del richiedente. Il dato è evincibile dall'annotazione apposta sulla sentenza allegata al ricorso, in cui si attesta il passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria con riferimento alla posizione del richiedente.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dall'attestazione presente sul frontespizio della sentenza allegata al ricorso si evince come la pronuncia assolutoria sia divenuta irrevocabile per il D'Antonio Gabriele (indicato al n. 6 dell'elenco degli imputati) in data 6/2/2018. E' quindi inconferente la ragione del rigetto della richiesta adottata nella motivazione del provvedimento impugnato. Si nota anche un incongruo riferimento nel dispositivo del provvedimento a persona diversa dal richiedente (Ezeani Fidelis). Si dispone pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in data 30