Cassation court dismisses appeal for confiscation as generic and lacks specific analysis of the seized funds' origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for being generic and lacking specific critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued the seizure lacked a pertinence link to the drug trafficking crime, but the court found the justification sufficient based on the appellant's lack of employment and disproportionate wealth. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 240-bis c.p.; Art. 85-bis D.P.R. 309/90: An appeal challenging the confiscation of funds is inadmissible if it fails to provide specific critical analysis of the court's reasoning regarding the lack of justification for the funds' origin.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR IMAN nato il 22/05/1998 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SARR IMAN ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di anni tre di reclusione e di C 14.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, non essendo motivata la relazione di pertinenzialità del denaro con la perpetrazione del reato, ovvero che lo stesso costituisca profitto del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. I motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto generici, privi di analisi censoria della motivazione della sentenza impugnata e di specifico confronto con il contenuto della motivazione adottata.
4. Quanto alla misura di sicurezza della confisca, che integra statuizione su- scettibile di impugnazione dinanzi al giudice di legittimità igtlà~1141g425. in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giudice ha fornito coerente e adeguata giustificazione delle ragioni per cui il denaro sia stato sottoposto a confisca ai sensi dell'art.85 bis Dpr 309/90, non essendo richiesto ai sensi dell'art240 bis cod.pen. che il denaro abbia una relazione di pertinenzialità con il reato o che costituisca profitto dello stesso, essendo stata assunta a fondamento dell'ablazione l'assenza di giustificazione da parte del ricorrente della provenienza del denaro di cui aveva la disponibilità per importo sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali, trattandosi di stra- niero privo di occupazione in territorio italiano.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 Maggio 2022 Il Consigliere estensore . 1/41 E so Il Pr silente