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Sentenza — n. 34973/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34973/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Casimiro Olesiniski colpevole del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, per omessa presentazione - quale amministratore della Molise Wine Group S.r.l. - della dichiarazione mod. unico 2011, per imposta IVA evasa pari a 74.632,00 (fatto commesso il 30.9.2011).

Regesto Legislator

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art. 5 d.lgs. 74/2000, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34973/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. 74/2000, per omessa presentazione - quale amministratore della Molise Wine Group S.r.l. - della dichiarazione mod. unico 2011, per imposta IVA evasa pari a 74.632,00 (fatto commesso il 30.9.2011).

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA indagine per frode iva false indicazioni su attività commerciali rimborso dell'IVA dichiarazione fiscale tardiva falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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art. 5 d.lgs. 74/2000
La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Casimiro Olesiniski colpevole del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, per omessa presentazione - quale amministratore della Molise Wine Group S.r.l.
art. 129 cod. proc. pen
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità; pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLESINISKI CASIMIRO nato a TERMOLI il 27/08/1979 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Casimiro Olesiniski colpevole del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, per omessa presentazione - quale amministratore della Molise Wine Group S.r.l. - della dichiarazione mod. unico 2011, per imposta IVA evasa pari a 74.632,00 (fatto commesso il 30.9.2011).

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta idoneità, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del prevenuto, dell'accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate, contenente una doppia presunzione, non essendo allo scopo sufficienti le dichiarazioni rese dal teste Marco Giampaolo.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni dieci (decorrenti dal 30.9.2011, data entro la quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione a fini fiscali). Infatti, anche tenuto conto delle sospensioni intervenute nel corso del procedimento, la prescrizione risulta comunque maturata il 3.12.2021. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità; pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 15.6.2021, mentre il termine massimo di prescrizione, come già detto, risulta spirato il 3.12.2021).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 luglio 2022 Il Consigli e este