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Sentenza — n. 34972/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34972/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale, in data 24 marzo 2021, il Tribunale di Bolzano ha condannato Roberto Franchini alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis cod.strada (in misura pari a 27 giorni), in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale e dall'aver commesso il fatto in ora notturna (art. 186, commi 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, cod. strada), commesso in Bolzano il 29 aprile 2019. Quale unico motivo di lagnanza il P.G. ricorrente denuncia violazione di legge perché la determinazione della pena é stata effettuata in termini illegittimi: ossia omettendo di calcolare l'aumento per l'aggravante della guida in orario notturno, circostanza non soggetta a bilanciamento, e dando così applicazione al giudizio di comparazione con le concesse attenuanti generiche in violazione del disposto dell'art. 186, comma 2-septies cod.strada.

Regesto Legislator

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art. 69 cod.pen; Sentenza — n. 34972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é fondato. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, l'aggravante della commissione del fatto in orario notturno, prevista dall'art. 186, comma 2-sexies, cod.strada, é un'aggravante "rinforzata", non soggetta a bilanciamento, come stabilito dal successivo comma 2-septies. Certamente nella specie tale disposizione é stata nella specie violata, poiché la pena é stata determinata dal Tribunale nella misura minima prevista per l'ipotesi base di cui all'art.186, comma 2, lettera C, cod.strada, corrispondente però alla misura finale previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza.

Parole chiave

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aggravamento della pena infrazione privilegiata altri reati guida in stato di ebbrezza qualificata riduzione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod.pen
Ora, poiché l'unica aggravante contestata al Franchini e soggetta a giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: FRANCHINI ROBERTO nato a BOLZANO il 30/04/1952 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo é . 0) 4444110' 4 eg.• M(1144/A4 44/1::0 artc irz.:Kkte'a 4t4e f(441,b— ar( tegdz- 3 £2,-oke, 0942, rg(k1122i 'v-k-uk.,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale, in data 24 marzo 2021, il Tribunale di Bolzano ha condannato Roberto Franchini alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis cod.strada (in misura pari a 27 giorni), in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale e dall'aver commesso il fatto in ora notturna (art. 186, commi 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, cod. strada), commesso in Bolzano il 29 aprile 2019. Quale unico motivo di lagnanza il P.G. ricorrente denuncia violazione di legge perché la determinazione della pena é stata effettuata in termini illegittimi: ossia omettendo di calcolare l'aumento per l'aggravante della guida in orario notturno, circostanza non soggetta a bilanciamento, e dando così applicazione al giudizio di comparazione con le concesse attenuanti generiche in violazione del disposto dell'art. 186, comma 2-septies cod.strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, l'aggravante della commissione del fatto in orario notturno, prevista dall'art. 186, comma 2-sexies, cod.strada, é un'aggravante "rinforzata", non soggetta a bilanciamento, come stabilito dal successivo comma 2-septies. Certamente nella specie tale disposizione é stata nella specie violata, poiché la pena é stata determinata dal Tribunale nella misura minima prevista per l'ipotesi base di cui all'art.186, comma 2, lettera C, cod.strada, corrispondente però alla misura finale previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza.

Ora, poiché l'unica aggravante contestata al Franchini e soggetta a giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. é quella dell'aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cid.strada), nella specie la determinazione finale della pena in misura identica a quella minima edittale porta a concludere che il giudizio di bilanciamento in equivalenza é stato operato dall'organo giudicante, erroneamente, anche con riferimento all'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno, che come detto non é soggetta a giudizio di comparazione.

Da ciò consegue che la pena é stata erroneamente determinata e che il ricorso del P.G. territoriale va accolto. Non é però possibile nella specie provvedere a nuovo computo della pena in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod.proc. pen., non avendo il giudicante enunciato i passaggi intermedi attraverso i quali é pervenuto alla pena finale. Deve richiamarsi, ai fini dell'esatta indicazione dei criteri per il calcolo della pena nei casi di guida in stato d'ebbrezza aggravata, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena. (Sez. 4, Sentenza n. 53280 del 21/09/2017, Bruni, Rv. 271354).

2. Pertanto la sentenza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione monocratica, limitatamente alla pena da applicarsi in relazione alle riconosciute aggravanti e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, per nuovo giudizio sul punto, in cui si terranno presenti i principi dianzi richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena da applicarsi in relazione alle riconosciute aggravanti e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bolzano per nuovo giudizio sul punto