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Sentenza — n. 34969/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34969/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Andrea Floresta in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 21.8.2018). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Floresta lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Omessa notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello all'imputato presso il domicilio dichiarato. II) Erronea declaratoria di manifesta infondatezza della questione relativa alla denunciata illegittimità costituzionale del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada e conseguente rideterminazione della pena finale in termini più favorevoli all'imputato. III) Vizio di motivazione, con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le riconosciute attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34969/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 21.8.2018). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Floresta lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Omessa notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello all'imputato presso il domicilio dichiarato. II) Erronea declaratoria di manifesta infondatezza della questione relativa alla denunciata illegittimità costituzionale del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada e conseguente rideterminazione della pena finale in termini più favorevoli all'imputato. III) Vizio di motivazione, con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le riconosciute attenuanti generiche.

Parole chiave

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diritto a un difensore domicilio di una parte notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio eletto facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FLORESTA ANDREA nato a MILANO il 25/02/1989 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Andrea Floresta in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 21.8.2018).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Floresta lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Omessa notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello all'imputato presso il domicilio dichiarato. II) Erronea declaratoria di manifesta infondatezza della questione relativa alla denunciata illegittimità costituzionale del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada e conseguente rideterminazione della pena finale in termini più favorevoli all'imputato. III) Vizio di motivazione, con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le riconosciute attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente delle restanti censure. Dagli atti processuali si evince che il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso a gennaio 2021 per l'udienza del 30.4.2021, non è mai stato notificato all'imputato al domicilio da costui dichiarato nell'atto di appello, bensì, erroneamente, al diverso indirizzo del precedente difensore di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato sin dal 14 ottobre 2020. È indubbio che la dichiarazione di domicilio sottoscritta nell'atto di appello personalmente redatto dall'imputato è pienamente valida, trattandosi di un atto personale, espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio (cfr.

Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Rv. 278247 - 01); atto portato ritualmente a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria, che non può non tenerne conto ai fini processuali. Nella specie, dunque, vi è stata una vera e propria mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello, idonea ad integrare la dedotta nullità assoluta, essendo pacifico che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art.179 cod. proc. pen. nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa (cfr.

Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 2017, Rv. 269028 - 01).

6. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 12 luglio 2022 Il Con