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Sentenza — n. 34966/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3.3.2021, il Tribunale di Catania, giudicando in sede di appello, in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato Sandro Barbagallo colpevole del reato di cui agli artt. 83 e 590, comma 1, cod. pen., rideterminando la pena in euro 300 di multa, con conseguente condanna agli effetti civili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Paola Colaciuri, ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 24.6.2018 nei confronti dell'imputato, e che quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, come richiesto anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

Parole chiave

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spese legali accollo delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario azione civile spese di esecuzione pagamento dell'ammenda
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO SANDRO nato a CATANIA il 23/03/1973 avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3.3.2021, il Tribunale di Catania, giudicando in sede di appello, in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato Sandro Barbagallo colpevole del reato di cui agli artt. 83 e 590, comma 1, cod. pen., rideterminando la pena in euro 300 di multa, con conseguente condanna agli effetti civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, producendo documento di contestuale remissione ed accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa Paola Colaciuri e dall'imputato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, stante l'intervenuta remissione di querela.

4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste e si associa alla richiesta del PG.

5. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Paola Colaciuri, ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 24.6.2018 nei confronti dell'imputato, e che quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, come richiesto anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2022 DEPOSITA7 IN ELLERIA Il cons e estensore Il Presidente'' ,