Sentenza — n. 34960/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bellingeri Gianfranco per essere i reati allo stesso ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Il Bellingeri era chiamato a rispondere di una pluralità di reati riguardanti la fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e dell'igiene sul lavoro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod. pen; Sentenza — n. 34960/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Bellingeri era chiamato a rispondere di una pluralità di reati riguardanti la fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e dell'igiene sul lavoro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLINGERI GIANFRANCO (DECEDUTO) nato a CAREZZANO il 03/10/1936 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico M¶jpstero, in persona del Sosti uto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha conci o chiedendo 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bellingeri Gianfranco per essere i reati allo stesso ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Il Bellingeri era chiamato a rispondere di una pluralità di reati riguardanti la fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e dell'igiene sul lavoro.
2. Avverso la pronuncia suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Bellingeri, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nelle more, in data 4 aprile 2022, il difensore del Bellingeri, Avv. Marco Deluca, ha prodotto certificato di morte dell'imputato. Dall'esame del certificato allegato risulta che Bellingeri Gianfranco è deceduto in data 29 gennaio 2022 in Milano. Ebbene, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. E' il caso di aggiungere come l'estinzione del reato per morte dell'imputato prevalga sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162:"La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto").
3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. In Roma, così deciso il 7 luglio 2022 DEPOSITATO I cmc f LLERIA Il Consigliere estensore ,;,. .‹ _