Sentenza — n. 34951/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 11.3.2021 il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha assolto ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. Einarsdottir Kristin dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con l'aggravante di aver cagionato con detta condotta un sinistro stradale in quanto "la prova è risultata insufficiente".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 530 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34951/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: EINARSDOTTIR KRISTIN nato il 01/06/1966 avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. udito il difensore E' presente l'avvocato MORONI ROBERTO del foro di ROMA in difesa di EINARSDOTTIR KRISTIN in sostituzione dell'avvocato RIZZO ROSALBA del foro di VELLETRI (delega orale) il quale insiste per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.3.2021 il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha assolto ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. Einarsdottir Kristin dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con l'aggravante di aver cagionato con detta condotta un sinistro stradale in quanto "la prova è risultata insufficiente".
2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992 e 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Deduce che il giudice ha erroneamente ritenuto non utilizzabile a carico dell'imputata il risultato del test etilometrico cui era stata sottoposta in quanto la pubblica accusa, in assenza di ogni allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, non aveva prodotto la documentazione attestante l'avvenuta revisione dell'apparecchiatura etilometrica.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il motivo è fondato. Questa Sezione (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, Ibnezzayer, Rv. 28095), prendendo atto del contrasto insorto sull'onere probatorio circa il funzionamento dell'apparecchiatura e l'assolvimento degli obblighi di revisione previste dal Regolamento di attuazione del codice della strada (d.p.r. n. 495/1992), ha ritenuto che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro.Orbene, nel caso in esame il giudice del dibattimento non ha fatto buon governo del principio in questione onerando l'accusa, in difetto di alcuna prova del malfunzionamento degli apparecchi da parte dell'imputato, di produrre le verifiche circa il funzionamento dell'etilometro.
In conclusione la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona,