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Sentenza — n. 34946/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34946/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 12.2.2018 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il GM del Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Boukhàsr(a Youssef responsabile del reato di furto di un giubbotto di pelle sottratto al negozio Connbipel presso il Supermercato Ipercoop ed, escluse le aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34946/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate grave deficienza del procedimento all'estero violazioni delle norme procedurali carenza di legittimazione contumacia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUKHANA YOUSSEF nato a MAHDIA( TUNISIA) il 08/04/1990 avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12.2.2018 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il GM del Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Boukhàsr(a Youssef responsabile del reato di furto di un giubbotto di pelle sottratto al negozio Connbipel presso il Supermercato Ipercoop ed, escluse le aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178 lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.- omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. Deduce che presso il domicilio eletto dall'imputato è stato notificato a mezzo pe9, in data 4 gennaio 2018, decreto di citazione a giudizio in grado di appello O inerente altro imputato ed altro processof seppure fissato dinanzi alla Corte d'appello di Ancona lo stesso giorno ovvero 1'1.2.2018.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è infondato. Ed invero dall'esame degli atti risulta che in data 4.1.2018 il Presidente della Corte d'appello di Ancona ha emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti di Boukahanna Youssefi fissando per la celebrazione del giudizio la data dell'1.2.2018 ed il decreto de quo risulta essere stato notificato all'imputato a mezzo pec presso lo studio dell'Avv. Gramenzi, difensore di fiducia, ove il Boukhama era elettivamente domiciliato. Peraltro all'udienza fissata dinanzi alla Corte di appello di Ancona era presente il sostituto dell'Avv. Gramenzi, Avv. Elisa Gatto la quale nulla ha eccepito con i riguardo alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. In conclusione il ricorso è infondato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugn