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Sentenza — n. 34605/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. in data 16 febbraio 2022, il Tribunale del Riesame di Firenze ha rigettato l'appello proposto da Liu Aizhu, Huang Xuejiang, Jiang Keiwei avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato aveva rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in atto nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. commesso in Prato dall'aprile 2018 fino all'8 aprile 2021. Liu Aizhu, Huang Xuejiang, Jiang Keiwei erano stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato eseguita in data 13 settembre 2021; il Tribunale del Riesame in data 30 settembre 2021 aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 603 bis cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia da parte degli imputati in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla intervenuta sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 31 maggio 2022 di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione condizionalmente sospesa con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia della misura in atto.

Parole chiave

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occupazione provvisoria prova del rischio persecuzione integrazione nell'assicurazione disoccupazione assistenza riabilitativa lavoro a titolo di prova autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen.
art. 603 bis cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia da parte degli imputati in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla intervenuta sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LIU AIZHU nato il 24/12/1971 HUANG XUEJIANG nato il 18/04/1984 JIANG KEIWEI nato il 23/11/1981 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. in data 16 febbraio 2022, il Tribunale del Riesame di Firenze ha rigettato l'appello proposto da Liu Aizhu, Huang Xuejiang, Jiang Keiwei avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato aveva rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in atto nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. commesso in Prato dall'aprile 2018 fino all'8 aprile 2021. Liu Aizhu, Huang Xuejiang, Jiang Keiwei erano stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato eseguita in data 13 settembre 2021; il Tribunale del Riesame in data 30 settembre 2021 aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso l'ordinanza gli indagati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso con un unico atto, formulando un solo motivo con il quale hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale nel ritenere perdurante il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie avrebbe omesso di effettuare una valutazione individualizzata per ciascuno degli indagati e non avrebbe considerato il tempo trascorso dall'applicazione della misura ed il costante rispetto da parte dei ricorrenti delle prescrizioni ad essa inerenti.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Olga Mignolo, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia da parte degli imputati in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla intervenuta sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 31 maggio 2022 di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione condizionalmente sospesa con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia della misura in atto.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.6. I ricorrenti hanno specificato le ragioni sottese alla rinuncia, costituite dalla dichiarazione di perdita di efficacia della misura in atto, intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso datato 25 maggio 2022. Si deve, pertanto, ritenere che la causa di inammissibilità derivi da una effettiva e sopravvenuta carenza di concreto interesse degli imputati a coltivare l'impugnazione, per cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento.

Costituisce infatti principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, come avvenuto nel caso di specie, non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

P.Q.M.

Dichiara ina