Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34598/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34598/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34598/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con la quale Davide Destefanis era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione di 54,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (suddivisa in tre sacchetti, nascosti all'interno di una scarpa sul balcone di casa) alla pena di mesi 4 di reclusione e euro 800,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34598/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione di 54,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (suddivisa in tre sacchetti, nascosti all'interno di una scarpa sul balcone di casa) alla pena di mesi 4 di reclusione e euro 800,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup test sul consumo di droga traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DESTEFANIS DAVIDE nato a ALBA il 23/01/1988 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con la quale Davide Destefanis era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione di 54,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (suddivisa in tre sacchetti, nascosti all'interno di una scarpa sul balcone di casa) alla pena di mesi 4 di reclusione e euro 800,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla asserita natura illecita delle detenzione. La Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso che la detenzione fosse per uso personale, nonostante il quantitativo modesto di sostanza rinvenuta e nonostante in atti non vi fosse un accertamento tecnico in ordine alla quantità di principio attivo presente, ma solo il narcotest effettuato dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga Mignolo, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo, volto a censurare la motivazione delle doppie sentenze di merito conformi nella parte in cui hanno ritenuto provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta, è manifestamente infondato. 4.1 La natura stupefacente della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato è stata affermata sulla base del narcotest, in conformità al consolidato indirizzo della corte di legittimità per cui il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, anche se non la quantità di principio attivo in essa contenuto (Sez. 6 n. 2599 del 14/12.12021 dep. 2022, Palmas, Rv 282680).

A fronte della affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, i giudici hanno ritenuto non necessario accertare con esattezza il quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata, già valutato evidentemente in favor rei. 4.2 Le censure mosse alla decisione nella parte in cui ha ritenuto la destinazione a uso non personale della droga scontano il mancato, effettivo confronto con il percorso argonnentativo sviluppato dai giudici del merito. Vero è che la destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio ( ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614).

Nel caso all'esame, tuttavia, la destinazione a terzi è stata infatti ritenuta sulla base delle risultanze di fatto analiticamente indicate nella sentenza impugnata, ovvero del quantitativo significativo di sostanza detenuta incompatibile con il consumo personale, delle modalità di occultamento della sostanza, già confezionata in involucri separati, e del rinvenimento contestuale di un bilancino di precisione e di materiale per il confeziona mento. La difesa, di contro, ha insistito nel ritenere che dovesse essere affermata la destinazione al consumo personale della droga detenuta, senza tuttavia addurre argomenti a sostegno e senza porre argomenti di critica rispetto a quelli fondanti l'affermazione di responsabilità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 luglio 2022. Il Consigli sore Il Pr