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Sentenza — n. 34017/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ilaria Macis ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con la quale, in data 14 ottobre 2021, il Tribunale di Pisa ha applicato nei suoi confronti la pena su richiesta delle parti in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, commi 2, lettera b), e 2-sexies del Codice della Strada (pena sostituita ex art. 186, comma 9-bis Cod. Strada con 128 ore di lavoro di pubblica utilità), applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con cui fu commesso il reato. Articolando quattro distinti motivi di ricorso (per violazione di legge, per difetto di correlazione fra richiesta e sentenza di patteggiamento, per illegalità della pena e per vizio di motivazione), la ricorrente si duole per l'appunto di quest'ultima statuizione, deducendo che il titolo di reato a lei addebitato non consentiva l'adozione del provvedimento di confisca del veicolo; che detto provvedimento si pone in contrasto con la richiesta di applicazione della pena per il reato contestato; che esso integra un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza; e che vi é assenza di motivazione sul punto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa suddetta, che va eliminata in quanto erroneamente applicata; a tanto può provvedere direttamente la Corte di legittimità, in attuazione di quanto disposto dall'art. 620, lettera L, cod.proc.pen..

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol infrazione al codice della strada guida nonostante revoca della patente reato di pirateria della strada infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Ilaria Macis ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 606 cod. proc. pen
448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la giurisprudenza apicale di legittimità in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACIS ILARIA nato a CAGLIARI il 18/04/1972 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilaria Macis ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con la quale, in data 14 ottobre 2021, il Tribunale di Pisa ha applicato nei suoi confronti la pena su richiesta delle parti in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, commi 2, lettera b), e 2-sexies del Codice della Strada (pena sostituita ex art. 186, comma 9-bis Cod. Strada con 128 ore di lavoro di pubblica utilità), applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con cui fu commesso il reato. Articolando quattro distinti motivi di ricorso (per violazione di legge, per difetto di correlazione fra richiesta e sentenza di patteggiamento, per illegalità della pena e per vizio di motivazione), la ricorrente si duole per l'appunto di quest'ultima statuizione, deducendo che il titolo di reato a lei addebitato non consentiva l'adozione del provvedimento di confisca del veicolo; che detto provvedimento si pone in contrasto con la richiesta di applicazione della pena per il reato contestato; che esso integra un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza; e che vi é assenza di motivazione sul punto.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto accogliersi il ricorso.

3. Il ricorso é, in primo luogo, ammissibile sebbene proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la giurisprudenza apicale di legittimità in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). In secondo luogo, deve constatarsi che il primo motivo del ricorso é fondato e assorbente. Come correttamente osservato dalla ricorrente, la confisca in via amministrativa del veicolo é, infatti, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza esclusivamente quando il tasso etilico supera gli 1,5 g/I (art. 186 c. 2 lett. c); non, invece, quando il tasso etilico é inferiore.

4. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa suddetta, che va eliminata in quanto erroneamente applicata; a tanto può provvedere direttamente la Corte di legittimità, in attuazione di quanto disposto dall'art. 620, lettera L, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, statuizione che elimina. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2022 Il Consigliere te