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Sentenza — n. 34006/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34006/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34006/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Massimo Scalinci avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 7.2.2022, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere - per l'espletamento di una perizia per la trascrizione delle conversazioni intercettate - nel corso del giudizio dibattimentale per reati in materia di stupefacenti e per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 304 cod. proc. pen, art. 407 cod. proc. pen, art. 508 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34006/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Massimo Scalinci avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 7.2.2022, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere - per l'espletamento di una perizia per la trascrizione delle conversazioni intercettate - nel corso del giudizio dibattimentale per reati in materia di stupefacenti e per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione proroga della carcerazione preventiva scarcerazione differimento dell'esecuzione della pena motivo della detenzione detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 304 cod. proc. pen
I) Violazione di legge, in quanto l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare è stata emessa in assenza di richiesta del PM e senza sentire il difensore, in violazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 304 cod. proc. pen.
art. 407 cod. proc. pen
pen., per il caso di dibattimento particolarmente complesso, in ipotesi in cui si proceda per i reati indicati nell'art. 407 cod. proc. pen., trattandosi di sospensione disposta ai sensi dell'art.
art. 508 cod. proc. pen
pen., trattandosi di sospensione disposta ai sensi dell'art. 508 cod. proc. pen., per un accertamento di natura complessa, riguardante la trascrizione di intercettazioni.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALINCI MASSIMO nato a CAMPI SALENTINA il 10/10/1975 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato CANNOLETTA PANTALEO del foro di LECCE in difesa di SCALINCI MASSIMO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Massimo Scalinci avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 7.2.2022, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere - per l'espletamento di una perizia per la trascrizione delle conversazioni intercettate - nel corso del giudizio dibattimentale per reati in materia di stupefacenti e per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, in quanto l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare è stata emessa in assenza di richiesta del PM e senza sentire il difensore, in violazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 304 cod. proc. pen. Lamenta, inoltre, l'assoluta assenza della motivazione, essendosi il Tribunale limitato a dire che "ovviamente" sono sospesi i termini. II) Vizio di motivazione, non essendo state indicate le ragioni che avevano giustificato la disposta sospensione per particolare complessità del procedimento.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo - con il quale, peraltro, non si attacca tanto l'ordinanza impugnata, quanto la stessa ordinanza dibattimentale di sospensione dei termini - non risulta neanche devoluto in sede di appello cautelare, sicché esso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., norma che intende evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito, come nel caso. 3.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha offerto una motivazione che sfugge alle doglianze prospettate, avendo argomentato sulla scorta dell'ipotesi contemplata dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per il caso di dibattimento particolarmente complesso, in ipotesi in cui si proceda per i reati indicati nell'art. 407 cod. proc. pen., trattandosi di sospensione disposta ai sensi dell'art. 508 cod. proc. pen., per un accertamento di natura complessa, riguardante la trascrizione di intercettazioni.

Ciò in linea con l'orientamento secondo cui è legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento di una perizia - nella specie relativa alla trascrizione delle intercettazioni - che presenta il carattere della necessità ed inevitabilità (cfr. Sez. 5, n. 53234 del 17/07/2018, Rv. 274163 - 01).

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Cons