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Sentenza — n. 33987/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33987/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33987/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: MALVESTIO PIERLUIGI nato a MIRANO il 09/03/1978 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letteiser_—Tgle conclusioni del PG LIDIA GIORGIO s eAta. A.42. cttid,i(* / 011* at.:01/44.44 1;t1/424.4 t.4-*-4+ V A g -1: avvl .. •

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si duole della erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rileva che si sarebbe dovuto avere riguardo al principio secondo cui la prova del reato può essere fornita anche tramite elementi di prova diversi dall'accertamento analitico della natura della sostanza detenuta e compravenduta, da ciò comunque desumendo la presenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari, senza la necessità di test o accertamenti rapidi. In particolare, alla comune esperienza degli inquirenti venivano a sommarsi il dato ponderale, le modalità concrete dell'importazione in Italia e della perquisizione svolta, nonché le dichiarazioni confessorie dell'imputato.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti disturbo psicotico dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione ricovero psichiatrico forzato carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 273 cod. proc. pen
Il ricorrente si duole della erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: MALVESTIO PIERLUIGI nato a MIRANO il 09/03/1978 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letteiser_—Tgle conclusioni del PG LIDIA GIORGIO s eAta. A.42. cttid,i(* / 011* at.:01/44.44 1;t1/424.4 t.4-*-4+ V A g -1: avvl .. •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

t. • 1. Il pubblico ministero del Tribunale di Venezia ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento, reso all'esito di convalida di arresto, che disponeva la custodia cautelare in carcere di Malvestio Pierluigi in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Il Tribunale, constatata l'assenza di accertamenti svolti sullo stupefacente da cui desumere la natura dello stesso, aveva dato credito alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio e cioè che la sostanza stupefacente (costituita kg. 1,6 di funghi allucinogeni e di grammi 5,7 di marijuana) era destinata ad esclusivo uso personale. Ne derivava l'insussistenza della gravità indiziaria con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il ricorrente si duole della erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rileva che si sarebbe dovuto avere riguardo al principio secondo cui la prova del reato può essere fornita anche tramite elementi di prova diversi dall'accertamento analitico della natura della sostanza detenuta e compravenduta, da ciò comunque desumendo la presenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari, senza la necessità di test o accertamenti rapidi. In particolare, alla comune esperienza degli inquirenti venivano a sommarsi il dato ponderale, le modalità concrete dell'importazione in Italia e della perquisizione svolta, nonché le dichiarazioni confessorie dell'imputato.

4. Il 24/03/2022 sono pervenute memoria e conclusioni scritte a firma dell'avv. Giuseppe Pavan, difensore dell'indagato.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

6. Il ricorso è inammissibile, per non avere il PM ricorrente prospettato ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto. Non versandosi in ipotesi per la quale opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso consegue all'applicazione del consolidato principio secondo cui l'impugnazione da parte del Pubblico ministero dell'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 - 01).

Nella specie, le doglianze della parte pubblica ricorrente, che peraltro sviluppano essenzialmente censure di merito non consentite nella presente sede di legittimità, denunciano esclusivamente vizi motivazionali che attengono al percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Ne consegue il difetto di interesse a proporre il ricorso in esame, atteso che il suo accoglimento in ordine al solo profilo della gravità indiziaria non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, Sentenza n. 46129 del 25/11/2021, PMT C/ MARCUS STEVEN, Rv. 282355 - 01;

Sez. 6 , n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, PMT C/ DE GASPERIS MINO, Rv. 276375 - 01).

7. All'inammissibilità del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese ex art.616 cod. proc. pen., stante la qualità di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così