Sentenza — n. 33982/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiorgio Gottieri ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 29 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale bresciano in relazione al reato p. e p. dall'art. 116, comma 15, Cod.Strada commesso 1'8 dicembre 2017 e consistito nell'avere guidato senza patente un'autovettura Fiat Ducato, previo riconoscimento - da parte del Tribunale - della recidiva nel biennio. Nell'unico motivo di lagnanza, dedotto per violazione di legge, il ricorrente si duole del fatto che la condanna emessa nei suoi confronti non ha tenuto conto che la recidiva nel biennio, decisiva per conferire al fatto rilevanza penale, non risulta contestata neppure in fatto, con conseguente lesione del diritto di difesa, a nulla rilevando che il fatto sia stato commesso in epoca successiva alla depenalizzazione dell'ipotesi - base di guida senza patente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 491 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 116, comma 15, Cod.Strada commesso 1'8 dicembre 2017 e consistito nell'avere guidato senza patente un'autovettura Fiat Ducato, previo riconoscimento - da parte del Tribunale - della recidiva nel biennio. Nell'unico motivo di lagnanza, dedotto per violazione di legge, il ricorrente si duole del fatto che la condanna emessa nei suoi confronti non ha tenuto conto che la recidiva nel biennio, decisiva per conferire al fatto rilevanza penale, non risulta contestata neppure in fatto, con conseguente lesione del diritto di difesa, a nulla rilevando che il fatto sia stato commesso in epoca successiva alla depenalizzazione dell'ipotesi - base di guida senza patente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOTTIERI GIORGIO nato a VILLANUOVA SUL CLISI il 13/09/1965 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giorgio Gottieri ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 29 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale bresciano in relazione al reato p. e p. dall'art. 116, comma 15, Cod.Strada commesso 1'8 dicembre 2017 e consistito nell'avere guidato senza patente un'autovettura Fiat Ducato, previo riconoscimento - da parte del Tribunale - della recidiva nel biennio. Nell'unico motivo di lagnanza, dedotto per violazione di legge, il ricorrente si duole del fatto che la condanna emessa nei suoi confronti non ha tenuto conto che la recidiva nel biennio, decisiva per conferire al fatto rilevanza penale, non risulta contestata neppure in fatto, con conseguente lesione del diritto di difesa, a nulla rilevando che il fatto sia stato commesso in epoca successiva alla depenalizzazione dell'ipotesi - base di guida senza patente.
2. Il ricorso é infondato. Premesso che effettivamente la contestazione del reato non fa alcun riferimento alla recidiva nel biennio, emersa a carico del Gottieri durante gli accertamenti di P.G. successivi al reato, l'omessa menzione di tale circostanza, in quanto decisiva ai fini della rilevanza penale del fatto, integra un'ipotesi di genericità nella contestazione. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte bresciana, la nullità che consegue a tale omissione é di carattere relativo e, pertanto, doveva essere eccepita in limine, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. (oltre a Sez. 5, Sentenza n. 28512 del 14/05/2014, Novara, Rv. 262508 - citata nella sentenza impugnata -, si veda in terminis Sez. 1, Sentenza n. 2367 del 30/03/2000, Hamidovic, Rv. 216091). Tale eccezione non é stata tuttavia tempestivamente proposta dalla difesa dell'odierno ricorrente, né se ne fa menzione nel ricorso.
3. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il sett