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Sentenza — n. 33977/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33977/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: LO FARO ANGELO IVAN nato a CATANIA il 30/08/1984 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Min›Pa; in persona del Sostituto uratore LIDIA GIORGIO - che ha conclu5o chiedendo FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 5/7/2021, il Tribunale di Catania ha condannato Lo Faro Angelo Ivan alla pena di C 2.000,00 di ammenda poiché ritenuto responsabile del reato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33977/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 5/7/2021, il Tribunale di Catania ha condannato Lo Faro Angelo Ivan alla pena di C 2.000,00 di ammenda poiché ritenuto responsabile del reato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente reiterazione di reati penali riduzione della multa sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Il Giudice, che non ha indicato la pena base determinata in base criteri dell'art. 133 cod. pen., ha provveduto ad effettuare la riduzione di un terzo della pena per effetto del rito.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: LO FARO ANGELO IVAN nato a CATANIA il 30/08/1984 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Min›Pa; in persona del Sostituto uratore LIDIA GIORGIO - che ha conclu5o chiedendo FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 5/7/2021, il Tribunale di Catania ha condannato Lo Faro Angelo Ivan alla pena di C 2.000,00 di ammenda poiché ritenuto responsabile del reato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo quanto segue. I) Erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada. L'esponente rappresenta che il caso della guida di un veicolo senza la prescritta patente, nell'ipotesi di recidiva nel biennio, non rientra tra quelli oggetto della depenalizzazione introdotta dal d. Igs. N. 8 del 15 gennaio 2016. In relazione a tale ipotesi continua ad applicarsi cumulativamente oltre alla pena dell'ammenda, la pena dell'arresto fino ad un anno. II) Erronea applicazione dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. Il Giudice, che non ha indicato la pena base determinata in base criteri dell'art. 133 cod. pen., ha provveduto ad effettuare la riduzione di un terzo della pena per effetto del rito. La diminuzione della pena andava determinata nella misura della metà, rientrando il reato nel novero delle contravvenzioni. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. I motivi di ricorso sono fondati e devono essere accolti. La pena irrogata è illegale, non avendo il giudice applicato la pena detentiva prevista dall'art. 116, comma 15, cod. strada, che prevede, in caso di guida senza patente, in ipotesi di recidiva nel biennio, oltre alla sanzione dell'ammenda l'applicazione della pena dell'arresto fino ad un anno. Inoltre, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc., la pena individuata doveva essere ridotta della metà. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. In Roma, così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensor