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Sentenza — n. 33568/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33568/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 8 aprile 2021 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova in data 17 giugno 2020 aveva dichiarato Manzato Anna colpevole dei reati di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e 2 sexies e 187 commi 1 e 1 quater d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ritenuta la continuazione la aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni quattro di arresto ed Euro 1750,00 di ammenda disponendo altresì la sostituzione della pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi quattro e giorni undici complessivi ed applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei nonché la confisca del veicolo.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33568/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 186 in relazione all'art. 379 Regolamento di attuazione al C.d.S. non avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione sulle ragioni per cui l'insufficienza del volume d'aria non ha inficiato il risultato del test. Con il quarto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancata assoluzione dell'imputato per tenuità del fatto.

Parole chiave

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esame d'idoneità alla guida esame dell'alito guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione corsa di controllo sicurezza stradale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il quarto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, per le ragioni esposte, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANZATO ANNA nato a PADOVA il 10/09/1982 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G. y

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 aprile 2021 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova in data 17 giugno 2020 aveva dichiarato Manzato Anna colpevole dei reati di cui all'art. 186 comma 2 lett.

b) e 2 sexies e 187 commi 1 e 1 quater d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ritenuta la continuazione la aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni quattro di arresto ed Euro 1750,00 di ammenda disponendo altresì la sostituzione della pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi quattro e giorni undici complessivi ed applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei nonché la confisca del veicolo.

2. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in merito al pedissequo recepinnento da parte della Corte veneziana della sentenza resa dal Tribunale di Padova in ordine al funzionamento dell'etilometro. Con il secondo motivo deduce come violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta validità dell'ultima revisione periodica dell'etilonnetro da parte del CPA (Centro Prove Autoveicoli) di Milano sebbene non abilitato a tale attività.

Con il terzo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 186 in relazione all'art. 379 Regolamento di attuazione al C.d.S. non avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione sulle ragioni per cui l'insufficienza del volume d'aria non ha inficiato il risultato del test. Con il quarto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancata assoluzione dell'imputato per tenuità del fatto.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1.11 ricorso è nel suo complesso inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22.3.2019, Rovinelli, Rv. 276970). Con riguardo ai primi tre motivi riguardanti il funzionamento dell'etilometro, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto nnetrologico dell' etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17.12.2021, Patruno, Rv. 282659;

Sez. 4, n. 33978 del 17.3.2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, n. 11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). La sentenza impugnata a riguardo ha affermato che non essendo stati prodotti in giudizio elementi a sostegno del malfunzionamento dell'etilometro le argomentazioni svolte dalla difesa vanno disattese evidenziando altresì con riguardo allo specifico profilo del volume d'aria insufficiente che "tale dicitura è irrilevante allorché compaia solo su uno degli scontrini". 2.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità in ragione della gravità del fatto "in quanto l'imputata non solo era in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, con tasso alcol ennico rilevante ma altresì aveva assunto sostanze stupefacenti e l'assuznione di dette sostanze non può definirsi occasionale poiché è emerso che l'imputata frequentemente ne assume..".

Essendo, dunque, per le ragioni esposte, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3 ot)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem