Sentenza — n. 33563/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18.1.2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Mohammad Aftab responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla reiterata cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina (fatto commesso fino al 23.8.2015).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Sentenza — n. 33563/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla reiterata cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina (fatto commesso fino al 23.8.2015).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOHAMMAD AFTAB nato il 07/03/1988 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, ìl provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18.1.2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Mohammad Aftab responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla reiterata cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina (fatto commesso fino al 23.8.2015).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 81 cod. pen., per non avere il giudice di merito individuato la violazione ritenuta più grave e motivato sull'entità dell'aumento di pena.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo prospettato in sede di legittimità un motivo mai dedotto in sede di merito, atteso che con l'atto di appello la difesa dell'imputato si era limitata a chìedere la riduzione della entità della pena. Va rammentato, in proposito, che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 - 01).
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 e