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Sentenza — n. 32911/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32911/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che aveva disposto, nei confronti di Bianchini Alessandro, la misura del divieto di dimora in Roma, per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 (capo 1) e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 2,3,4,6) - sostituito l'anzidetta misura con la custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

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art 110 cod. pen, art 282 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 32911/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al profilo della scelta della misura, il Tribunale ricorda che il Bianchini, non gravato da precedenti definitivi, veniva arrestato il 07/12/2020, in epoca immediatamente successiva ai fatti di cui al presente procedimento, per il reato di cui all'art 73, poiché trovato in possesso di 32 involucri già confezionati di cocaina. Era, pertanto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con concessione, dal 22/04/2021 dell'autorizzazione a frequentare la comunità terapeutica "Il Merlo". Il 21/07/2021, la misura era sostituita con quella ex art 282 cod. proc. pen.; il 30/11/2021 era nuovamente tratto in arresto per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 e nuovamente sottoposto alla misura cautelare di cui all'art 282 cod. proc. pen.

Parole chiave

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appartenenza a una banda pena privativa della libertà detenuto stabilimento penitenziario asilo familiare precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art 110 cod. pen
309/90, sono configurabili come concorso ex art 110 cod. pen.
art 282 cod. proc. pen
Il 21/07/2021, la misura era sostituita con quella ex art 282 cod. proc. pen.; il 30/11/2021 era nuovamente tratto in arresto per il reato ex art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen.; il 30/11/2021 era nuovamente tratto in arresto per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 e nuovamente sottoposto alla misura cautelare di cui all'art 282 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI ALESSANDRO nato a ROMA il 11/11/1985 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; LiTtelsentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato CECI DIAMANTE del foro di ROMA in difesa di: BIANCHINI ALESSANDRO il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato BUCCI ANGELO del foro di ROMA in difesa di: BIANCHINI ALESSANDRO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che aveva disposto, nei confronti di Bianchini Alessandro, la misura del divieto di dimora in Roma, per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 (capo 1) e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 2,3,4,6) - sostituito l'anzidetta misura con la custodia cautelare in carcere.

2. Indagini svolte dalla Compagnia CC Roma Trastevere consentivano di individuare l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo smercio di stupefacente del tipo cocaina, operante nella zona di Primavalle Torrevecchia e facente capo a Bianchini Alessandro, coadiuvato, nell'illecito commercio, dai suoi familiari, nonché da Alfonso Luca e Benvenuto Giulio, persone reputate "di fiducia".

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato che, con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Rievoca, condividendole, le ragioni poste dal Gip a sostegno dell'originario obbligo di dimora. Inoltre, il fatto che il Tribunale del riesame operi una diversificazione tra il reato di cui all'articolo 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e i reati fine rende ancora più adeguata l'impostazione logica seguita dal Gip nella scelta della misura. Deve, peraltro, escludersi che si tratti di associazione, poiché gli episodi di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sono configurabili come concorso ex art 110 cod. pen. 4.11 Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. In termini peraltro generici, il ricorrente si duole dell'aggravamento della misura ritenendo adeguato, per fronteggiare la ravvisata esigenza cautelare, l'originario divieto di dimora in Roma di quartiere. Deve, tuttavia, osservarsi che, con riguardo all'adeguatezza della misura in corso, l'ordinanza impugnata si rivela esente dalle sollevate censure. Occorre, invero, rammentare che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli Franco, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

3. Quanto al profilo della scelta della misura, il Tribunale ricorda che il Bianchini, non gravato da precedenti definitivi, veniva arrestato il 07/12/2020, in epoca immediatamente successiva ai fatti di cui al presente procedimento, per il reato di cui all'art 73, poiché trovato in possesso di 32 involucri già confezionati di cocaina. Era, pertanto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con concessione, dal 22/04/2021 dell'autorizzazione a frequentare la comunità terapeutica "Il Merlo". Il 21/07/2021, la misura era sostituita con quella ex art 282 cod. proc. pen.; il 30/11/2021 era nuovamente tratto in arresto per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 e nuovamente sottoposto alla misura cautelare di cui all'art 282 cod. proc. pen.

Dichiarava spontaneamente di avere operato alcune cessioni di stupefacente, negando tuttavia di essere a capo di un'associazione. Con riguardo al reato di cui al capo 1), il Tribunale ha fornito una precisa motivazione, con cui il ricorrente non si confronta affatto. In essa si condividono le valutazioni del pubblico ministero appellante in ordine alla assoluta inidoneità della misura applicata ai sensi dell'ad 283 cod. proc. pen., «atteso che la stessa, a fronte di esigenze cautelari come quelle delineate dal Gip, non assicura alcuna possibilità di controllo sui movimenti ed i contatti dell'indagato né preclude al Bianchini di proseguire l'illecito commercio con un contenutissimo spostamento, nei contatti con gli ignoti fornitori ed i clienti, nei territori limitrofi alla Capitale».

Evidenzia la «elevatissima propensione specifica all'illecito» del prevenuto tale da rendere necessario un presidio cautelare di natura detentiva, l'unico idoneo a recidere i contatti con gli ambienti del traffico di stupefacenti e a limitare i movimenti del prevenuto, altresì considerato che il ricorrente può contare su una ragnatela di contatti nello stesso ambito familiare da "sfruttare" per proseguire l'illecito traffico».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il