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Sentenza — n. 32904/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32904/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. nell'interesse di Lin Jinyu, avverso l'ordinanza della Corte di appello della stessa città che ha respinto l'istanza di sostituzione dell'attuale custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche corredati da braccialetto elettronico.

Regesto Legislator

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articolo 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 32904/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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braccialetto elettronico recidiva nell'infrazione criminalità persistente attività criminosa pentito riabilitazione

Disposizioni normative citate

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articolo 73 d.P.R. 309/90
Con sentenza del 23/02/2021, il Gup di Arezzo dichiarava l'imputata colpevole del reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIN JINYU nato il 20/06/1990 iy avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letteisISSÚZe conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY C-114 Ala- Citra-if° dtk L( 1; G14* 9i " el 0....~.00 el,... (4.4...: 4-): udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. nell'interesse di Lin Jinyu, avverso l'ordinanza della Corte di appello della stessa città che ha respinto l'istanza di sostituzione dell'attuale custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche corredati da braccialetto elettronico.

2. Con sentenza del 23/02/2021, il Gup di Arezzo dichiarava l'imputata colpevole del reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90. Inizialmente detenuta in carcere, a seguito di arresto in flagranza, unitamente al coimputato, l'appellante è stata posta agli arresti domiciliari dallo stesso giudice. Il 02/03/2021, i Carabinieri segnalavano che, alle 23:40, la donna non si trovava in casa; al suo rientro, peraltro, la stessa non forniva ai verbalizzanti alcuna spiegazione in ordine a detto allontanamento. Il Gup di Arezzo, dunque, ripristinava la custodia in carcere. L'imputata presentava allora istanza di ripristino degli arresti domiciliari che, con provvedimento del 13/09/2021, veniva rigettata dal Tribunale del riesame. In data 18/11/2021, la Corte di appello confermava la sentenza di primo grado, respingendo l'istanza di modifica della misura cautelare, evidenziando come l'imputata avesse in precedenza violato gli arresti domiciliari.

3. La ricorrente, per il tramite del difensore, solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 e 274 lett. c), cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non spiegherebbe su quale base poggi il formulato giudizio di "inaffidabilità" della prevenuta; sarebbe illogica laddove, per confutare la censura difensiva sulla lunga carcerazione subita dalla donna, fa riferimento ad un "ennesimo soggetto, diverso dai precedenti", disponibile ad accoglierla, circostanza non corrispondente al vero, e laddove reputa che il braccialetto elettronico non sia idoneo a fornire adeguata cautela rispetto al pericolo di recidivanza.

4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

2. L'ordinanza impugnata ricorda come l'aggravamento della misura sia stato correttamente disposto ai sensi dell'articolo 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., il quale prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, il giudice disponga la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità. Esclusa quest'ultima ipotesi, anche alla luce della sentenza di condanna, che ha trovato conferma nel giudizio di appello, il Tribunale, con ragionamento congruo e del tutto immune dalle sollevate censure, ha correttamente ribadito il giudizio di inaffidabilità dell'imputata, altresì osservando che non è sopravvenuto alcun mutamento nel quadro cautelare, se non l'intervenuta conferma della sentenza di primo grado, peraltro valutabile in senso sfavorevole all'imputata.

Ha osservato altresì che l'assunto difensivo sul ripensamento di uno stile di vita è asserzione sprovvista di elementi di riscontro e che dell'ulteriore (il terzo) soggetto presso il quale si chiedono gli arresti domiciliari non si indica, ancora una volta, quale sia il rapporto intercorrente con l'imputata. Ulteriormente, evidenzia che il braccialetto elettronico non rappresenta idonea cautela rispetto al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, anche considerato che dall'abitazione di Montemurlo la donna era stata prelevata da un connazionale a bordo di un'autovettura, ciò costituendo segnale evidente dell'esistenza di legami sul territorio.

Vi è, pertanto, adeguata motivazione sulla permanente attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, di talché la doglianza sulla lunga carcerazione patita appare manifestamente infondata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 luglio 2