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Sentenza — n. 32890/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32890/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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g'ordinanza indicata in epigrafe è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato, presentata dalla difesa di Oukhouy Najim nei cui confronti si è proceduto in assenza per tutta la durata del processo, con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze, passata in giudicato il 9 ottobre 2019 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada. 2 Avverso l'ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 161, 420-bis, 420-ter e 629-bis, cod. proc. pen. (anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU). La Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte del condannato, presupposto legittimante la rescissione del giudicato, solo in ragione della mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio eseguita all'atto dell'identificazione del soggetto per l'esecuzione dell'accertamento alcolemico, nonostante la ritenuta assenza di contatti con il difensore.

Regesto Legislator

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art. 162 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32890/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 23948/2020, Ismail, cit., le cui motivazioni sono state difatti depositate il successivo 17 agosto 2020). 2.2. Questo approdo, ricostruito il contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul punto ancorché antecedente al richiamato intervento delle Sezioni 2 Unite, fa concreta applicazione, in tema di rescissione, di quanto statuito nella connessa materia della dichiarazione di assenza dalla citata Sez. U, n. 23948/2020, Ismail, sempre in relazione a fattispecie, come quella attuale, precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. a opera della I. n. 203 del 2017.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol delitto di fuga valutazione dell'idoneità alla guida abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 162 cod. proc. pen
Trattasi di principio per cui, in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Tuttavia, la fattispecie contravvenzione di cui alla condanna (del 24 settembre 2016) si è estinzione per prescrizione, per cui, non emergendo elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23948/2020
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OUKHOUY NAJIM nato il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Sostituto PG, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa di OUKHOUY NAJIM;

RITENUTO IN FATTO

1. g'ordinanza indicata in epigrafe è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato, presentata dalla difesa di Oukhouy Najim nei cui confronti si è proceduto in assenza per tutta la durata del processo, con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze, passata in giudicato il 9 ottobre 2019 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada. 2 Avverso l'ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 161, 420-bis, 420-ter e 629-bis, cod. proc. pen. (anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU). La Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte del condannato, presupposto legittimante la rescissione del giudicato, solo in ragione della mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio eseguita all'atto dell'identificazione del soggetto per l'esecuzione dell'accertamento alcolemico, nonostante la ritenuta assenza di contatti con il difensore.

3. Le parti hanno depositato richiesta scritte nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nella materia in esame, difatti, il Collegio intende dare seguito al principio sancito, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, da Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483-01, anche in considerazione dell'arresto altrettanto recente di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. il 17/08/2020, Ismail, Rv. 279420-01. 2.1. Trattasi di principio per cui, in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto a esso (in senso contrario, tra le più recenti, ex plurimis, Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020, del 16/03/2020, Ginevra, Rv. 278648-01, che, però, non tiene conto del successivo intervento di Sez.

U, n. 23948/2020, Ismail, cit., le cui motivazioni sono state difatti depositate il successivo 17 agosto 2020). 2.2. Questo approdo, ricostruito il contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul punto ancorché antecedente al richiamato intervento delle Sezioni 2 Unite, fa concreta applicazione, in tema di rescissione, di quanto statuito nella connessa materia della dichiarazione di assenza dalla citata Sez. U, n. 23948/2020, Ismail, sempre in relazione a fattispecie, come quella attuale, precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. a opera della I. n. 203 del 2017.

Le Sezioni Uniti hanno difatti chiarito che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

3. Orbene, l'ordinanza impugnata ha violato il principio di cui innanzi. La Corte territoriale ha difatti escluso l'incolpevole mancata conoscenza da parte del condannato del processo, interamente celebrato in sua assenza, avendo accertato l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata nel corso dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, il 24 settembre 2016, all'atto del controllo alcolemico, quindi ancora prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Da quanto innanzi, per il giudice di merito ma in violazione del principio innanzi evidenziato, sarebbe quindi derivata una presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato, legittimante il processo in assenza, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.

La stessa ordinanza impugnata ha altresì dato atto della mancata emersione nella specie di contatti tra l'imputato e il difensore e, quindi, proprio del presupposto indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato nella fattispecie in esame.

4. Tuttavia, la fattispecie contravvenzione di cui alla condanna (del 24 settembre 2016) si è estinzione per prescrizione, per cui, non emergendo elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C