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Sentenza — n. 32887/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32887/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: COBELLI ORESTE nato a MONSELICE il 21/04/1988 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 589-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 32887/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 Tribunale di Padova con sentenza del 10 luglio 2021 ha applicato ad Oreste Cobelli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., fatto contestato come commesso il 20 novembre 2016; il Giudice, avuta a pena base quella di due anni di reclusione, ha ridotto la stessa ad un anno e quattro mesi per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, num. 6, cod. pen., e quindi, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., la ha ulteriormente ridotta a dieci mesi, sospesa condizionalmente.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena sanzioni penali riduzione della multa modifica della sentenza sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.11 Tribunale di Padova con sentenza del 10 luglio 2021 ha applicato ad Oreste Cobelli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 589-bis cod. pen
la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
pen., e quindi, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., la ha ulteriormente ridotta a dieci mesi, sospesa condizionalmente.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: COBELLI ORESTE nato a MONSELICE il 21/04/1988 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Padova con sentenza del 10 luglio 2021 ha applicato ad Oreste Cobelli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., fatto contestato come commesso il 20 novembre 2016; il Giudice, avuta a pena base quella di due anni di reclusione, ha ridotto la stessa ad un anno e quattro mesi per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, num. 6, cod. pen., e quindi, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., la ha ulteriormente ridotta a dieci mesi, sospesa condizionalmente.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Venezia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 65, num. 3, cod. pen. e 444, comma 1, cod. proc. pen.) per essere la sanzione applicata illegale, sotto un duplice profilo: sia per mancata applicazione finale della riduzione per il rito sia per avere operato la riduzione per le attenuanti generiche da un anno e quattro mesi a dieci mesi, in misura cioè superiore ad un terzo. Si chiede, dunque, l'annullamento del!a sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 aprile 2022 ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata ed applicarsi direttamente da parte della S.C. la pena finale di mesi dieci e giorni dieci di reclusione (cioè anni uno e quattro mesi di reclusione meno 1/3). 4.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. Il Tribunale, infatti, ha errato sia nell'avere applicato una riduzione in misura superiore ad un terzo (violazione dell'art. 65, num. 3, cod. pen.) sia nel non avere operato la diminuzione premiale per il rito (art. 444, comma 1, cod. proc. pen.).

Non può nel caso di specie provvedere direttamente la S.C. ai sensi dell'art. 620, lett. l, cod. proc. pen., essendo entrambe le diminuzioni previste non già in misura fissa ma sino ad un terzo della pena. 5.Consegue, di necessità, l'annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, della sentenza impugnata. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.