Sentenza — n. 32886/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe è stata applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Daniele Carraro per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2 sexies, cod. strada, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32886/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi difatti di sentenza di applicazione di pena la cui motivazione è stata letta all'udienza del 15 giugno 2021, peraltro alla presenza del difensore dell'imputato, mentre il ricorso per cassazione risulta depositato solo il 15 settembre 2021, quindi oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585 cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRARO DANIELE nato a CAMPOSAMPIERO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Sostituto PG, Tommaso Epidendio, nel senso dell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Daniele Carraro per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2 sexies, cod. strada, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Avverso la sentenza la difesa ha posto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., la violazione dall'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, per aver il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di due anni, quindi travalicante i limiti di legge.
3. La Procura generale ha depositato richieste scritte nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è inammissibile per tardività.
2. Trattasi difatti di sentenza di applicazione di pena la cui motivazione è stata letta all'udienza del 15 giugno 2021, peraltro alla presenza del difensore dell'imputato, mentre il ricorso per cassazione risulta depositato solo il 15 settembre 2021, quindi oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585 cod. proc. pen.
3. È infine appena il caso di rilevare che, proprio in ragione della contestuale lettura in udienza della motivazione, non trova applicazione nella specie il principio sancito da Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01. Per essa, difatti, la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa e indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.4.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il