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Sentenza — n. 32885/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32885/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 gennaio 2020, resa ex art. 444, cod. proc. il Tribunale di Locri ha applicato a Salvatore Perri la pena concordata di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro ottocento di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S., sospendendo la pena ex art. 165 cod. pen., subordinatamente alla prestazione di attività retribuita a favore della collettività, per la durata di mesi sei.

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32885/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere accolto 5. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, infatti, che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale sono tra loro incompatibili (cfr. sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, P.G. in proc. Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, P.G. in proc. Zuncheddu, Rv. 264324). Mentre, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, c. 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr. sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996; Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020, Caltis, Rv. 280086).

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale sanzioni penali responsabilità penale dei minori luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
b) C.d.S., sospendendo la pena ex art. 165 cod. pen., subordinatamente alla prestazione di attività retribuita a favore della collettività, per la durata di mesi sei.
art. 444 cod. proc. pen
186, comma 9 bis C.d.S., la decisione pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRI SALVATORE nato a COSENZA il 31/07/1977 avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 5 gennaio 2020, resa ex art. 444, cod. proc. il Tribunale di Locri ha applicato a Salvatore Perri la pena concordata di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro ottocento di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

b) C.d.S., sospendendo la pena ex art. 165 cod. pen., subordinatamente alla prestazione di attività retribuita a favore della collettività, per la durata di mesi sei.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quale fa valere la violazione della legge processuale penale e della legge penale, per avere il giudice sospeso la pena ex art. 165 cod. pen., sulla base della considerazione che l'imputato aveva già goduto del beneficio in precedente occasione, incorrendo in evidente errore, posto la proposta di applicazione concordata della pena, accettata dal pubblico ministero, era subordinata alla sua sostituzione con i lavori di pubblica utilità e non alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. Trattandosi di due misure l'una alternativa all'altra e fra loro incompatibili, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e contestuale concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di istituti incompatibili.

4. Il ricorso deve essere accolto 5. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, infatti, che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale sono tra loro incompatibili (cfr. sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, P.G. in proc. Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, P.G. in proc. Zuncheddu, Rv. 264324). Mentre, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, c. 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr. sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996; Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020, Caltis, Rv. 280086).

6. Se, dunque, l'accordo fra le parti in ordine all'applicazione della pena viene subordinato alla sostituzione della medesima con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall'art. 186, comma 9 bis C.d.S., la decisione pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. che diversamente disponga la concessione della sospensione condizionata della pena ai sensi dell'art. 165 cod. pen., subordinandola alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ncorre nel vizio di difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, ricorribile per cassazione ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen..

7. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Locri.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di