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Sentenza — n. 32458/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32458/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32458/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 25.2.2021 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa in data 5 maggio 2016 aveva ritenuto Perna Graziella colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ed, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, la aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 601 cod. proc. pen, art. 163 cod. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32458/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, la notifica del decreto di citazione all'imputata appellante è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. solo in data 17.2.2021 e, dunque, posto che l'udienza per la trattazione dell'appello era fissata per il 25 febbraio 2022, risulta violato il termine dilatorio di venti giorni di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Rituale e tempestiva è stata, peraltro, l'eccezione di tardività della notifica formulata dal difensore nelle conclusioni scritte depositate telematicannente in data 18.2.2021. La Corte di appello di Catania nella sentenza impugnata nulla ha disposto sul punto. 2.2.

Parole chiave

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contumacia obbligo di comparizione all'udienza inosservanza del termine produzione tardiva di documenti ritardo ingiustificato violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 601 cod. proc. pen
Con il primo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione ai termini per la comparizione previsti dall'art. 601 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
Con il terzo deduce la illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.
art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERNA GRAZIELLA nata a CATANIA il 06/09/1973 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25.2.2021 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa in data 5 maggio 2016 aveva ritenuto Perna Graziella colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ed, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, la aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione ai termini per la comparizione previsti dall'art. 601 cod. proc. pen. Rileva l'omessa motivazione con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputata con le conclusioni scritte in data 18.2.2021 circa il mancato rispetto dei termini a comparire atteso che la notifica dell'avviso all'imputata era stato effettuato a mezzo pec il 17.2.2021, quindi non osservando il termine minimo di giorni venti dalla data fissata per il giudizio di appello ovvero il 25.2.2021. Con il secondo deduce l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità della condotta criminosa all'odierna imputata. Con il terzo deduce la illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1 primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220-01).In particolare, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 5739 del 7/02/2022, Movio, Rv. 282970-01). 1.2.

Nella specie, la notifica del decreto di citazione all'imputata appellante è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. solo in data 17.2.2021 e, dunque, posto che l'udienza per la trattazione dell'appello era fissata per il 25 febbraio 2022, risulta violato il termine dilatorio di venti giorni di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Rituale e tempestiva è stata, peraltro, l'eccezione di tardività della notifica formulata dal difensore nelle conclusioni scritte depositate telematicannente in data 18.2.2021. La Corte di appello di Catania nella sentenza impugnata nulla ha disposto sul punto. 2.2.

Le restanti censure sono assorbite. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, altra sezione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catania, altra sezione. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consig