Sentenza — n. 32440/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza con motivazione contestuale emessa in data 23.1.2020 il Tribunale di Brescia ha ritenuto Foresti Andrea responsabile dei reati di cui agli artt. 641 e 624, 625, n. 7, cod. pen. ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n.. 7 cod. pen. e riconosciuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 250,00 di multa con sospensione condizionale della pena. Il fatto come ricostruito dalla sentenza è il seguente: in data 8 marzo 2017 Foresti Andrea, dopo aver fatto rifornimento di benzina per un importo di Euro 50,00, si presentava alla cassa dicendo di non avere il denaro per pagare e offriva di lasciare la patente promettendo di ritornare poco dopo a saldare, cosa che non avveniva neanche nei due giorni successivi. Il 25 marzo si ripresentava e nuovamente si riforniva di benzina per il valore di Euro 70,00 ed invece di pagare risaliva in auto e si dileguava. Il titolare del distributore, visionando le immagini della telecamera di sorveglianza, risaliva alla targa dell'auto e da successive indagini anche all'odierno imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod.pen, art. 593 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione chiedendo in primis la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza riguardante la data di nascita dell'imputato e deducendo la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione in ordine alla recidiva. Rileva che all'imputato era stata contestata la recidiva specifica, infatti all'epoca di commissione dei fatti lo stesso era gravato da un precedente penale per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen. mentre la sentenza non ha motivato sul punto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: FORESTI ANDREA nato a REGGIO EMILIA il 29/10/1983 avverso la sentenza del 23/01/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza con motivazione contestuale emessa in data 23.1.2020 il Tribunale di Brescia ha ritenuto Foresti Andrea responsabile dei reati di cui agli artt. 641 e 624, 625, n. 7, cod. pen. ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n.. 7 cod. pen. e riconosciuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 250,00 di multa con sospensione condizionale della pena. Il fatto come ricostruito dalla sentenza è il seguente: in data 8 marzo 2017 Foresti Andrea, dopo aver fatto rifornimento di benzina per un importo di Euro 50,00, si presentava alla cassa dicendo di non avere il denaro per pagare e offriva di lasciare la patente promettendo di ritornare poco dopo a saldare, cosa che non avveniva neanche nei due giorni successivi. Il 25 marzo si ripresentava e nuovamente si riforniva di benzina per il valore di Euro 70,00 ed invece di pagare risaliva in auto e si dileguava. Il titolare del distributore, visionando le immagini della telecamera di sorveglianza, risaliva alla targa dell'auto e da successive indagini anche all'odierno imputato.
2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione chiedendo in primis la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza riguardante la data di nascita dell'imputato e deducendo la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione in ordine alla recidiva. Rileva che all'imputato era stata contestata la recidiva specifica, infatti all'epoca di commissione dei fatti lo stesso era gravato da un precedente penale per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen. mentre la sentenza non ha motivato sul punto.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice a quo limitatamente alla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. In primis, va evidenziato che, in seguito alle limitazioni introdotte dal d.lgs 6/02/2018 n. 11, in vigore dal 06/03/2018, il Pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod. proc. pen.); il Procuratore Generale, dal canto suo, è titolato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.).
Ebbene, poiché nel caso in esame non vengono in rilievo tali ultime ipotesi, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile dal Procuratore Generale. Ciò premesso, esaminando la specifica doglianza svolta, se è vero che l'esclusione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, tuttavia, detto onere può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Sez. 3, n. 4135 del 12.12.2017, dep. 2018, PG. in proc.
Alessio, Rv. 272040). Nella specie dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che tali requisiti non sussistono con riguardo alla condotta ascritta all'imputato ed all'attitudine delinquenziale del medesimo. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ric