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Sentenza — n. 32439/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32439/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 17.1.2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 6 febbraio 2019 che aveva ritenuto Besleaga Mirel responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod.pen. perché, in concorso con Tornita Danut, si era impossessato dell'autovettura Honda Civic tg. AF054MS e di vari beni in essa contenuti che sottraeva dall'abitazione di Giaquinta Venturino nonché per il delitto di cui all'art.385 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 1200 di multa. Fatto accertato il 29 ottobre 2017.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32439/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione in merito alla penale responsabilità dell'imputato evidenziando che la Corte territoriale non ha superato in parte motiva le carenze probatorie in merito alla riconducibilità allo stesso dell'utenza telefonica oggetto di intercettazione/dando per certo che lo stesso utilizzasse il telefono della madre, affermando poi che si faceva dare in prestito il telefono di tale Simona Anduc senza che sussista alcuna prova che fosse lui ad utilizzarlo. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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imputazione di furto reati contro la sfera personale riservata prove acquisite illegalmente partecipazione al reato corrispondenza con il difensore uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BESLEAGA MIREL nato il 20/07/1988 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato GIORDANO CARLA del foro di ROMA in difesa di: BESLEAGA MIREL l'avv CONTARDI RICCARDO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17.1.2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 6 febbraio 2019 che aveva ritenuto Besleaga Mirel responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod.pen. perché, in concorso con Tornita Danut, si era impossessato dell'autovettura Honda Civic tg. AF054MS e di vari beni in essa contenuti che sottraeva dall'abitazione di Giaquinta Venturino nonché per il delitto di cui all'art.385 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 1200 di multa. Fatto accertato il 29 ottobre 2017.

2. Avverso detta pronuncia Besleaga Mirel, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione in merito alla penale responsabilità dell'imputato evidenziando che la Corte territoriale non ha superato in parte motiva le carenze probatorie in merito alla riconducibilità allo stesso dell'utenza telefonica oggetto di intercettazione/dando per certo che lo stesso utilizzasse il telefono della madre, affermando poi che si faceva dare in prestito il telefono di tale Simona Anduc senza che sussista alcuna prova che fosse lui ad utilizzarlo. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del concorso di persone nel reato. Rileva che non si comprende come il prevenuto abbia potuto contribuire alla realizzazione del furto contestato in concorso. Con il terzo motivo ex art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. si duole della severità della pena inflitta avendo considerato la contestata recidiva senza tenere conto che il minimo apporto causale non denota una maggiore capacità a delinquere del reo.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Ed invero la Corte territoriale, con ciò rispondendo ad una censura già sollevata con un motivo di appello, dopo aver rappresentato che era stata disposta un'attività captativa nell'ambito di una ampia indagine volta all'individuazione di un'associazione operante in Umbria dedita ai furti di mezzi pesanti, ha puntualmente precisato che Besleaga, in una prima fase utilizzava un'utenza intestata alla madre e, dopo la perquisizione effettuata presso l'abitazione in via Retarola, quella intestata a Simona Anduc, moglie di Anduc Miaita che era una dei soggetti ivi identificati.

Con tale seconda utenza avveniva lo scambio di informazione durante le fasi del furto per cui è processo. 2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la responsabilità dell'odierno ricorrente in ragione del contributo causale dallo stesso arrecato nella realizzazione del furto ricostruito sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche da cui emergeva che si stava consumando la sottrazione dell'autovettura. Inoltre, come già era emerso dalle intercettazioni telefoniche, lo stesso aveva altresì l'intenzione con il complice di allontanarsi dal territorio dello stato, circostanza riscontrata dal fatto che entrambi i concorrenti furono fermati a bordo dell'auto appena sottratta al confine con la Slovenia. 3.3.

Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. Correttamente la Corte ha motivato circa le ragioni per cui ha tenuto conto della contestata recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) ireputando che/alla luce dei plurimi e specifici precedenti penali, il fatto è sintomatico di una maggiore capacità a delinquere. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso( manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.