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Sentenza — n. 32272/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32272/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Taranto ha 'respinto l'appello cautelare proposto da Omar Simone Morea avverso il provvedimento del primo giudice che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen, art. 276 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, in nessun modo sindacabile nella presente sede di legittimità.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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pena privativa della libertà semiprigionia diritti del detenuto indennizzo per carcerazione preventiva sospensione di pena regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
pen.) vizio di motivazione, per non avere considerato il fatto "nuovo" costituito dalla intervenuta sentenza di condanna, per il reato per cui si procede, a pena detentiva non superiore a tre anni di reclusione, con conseguente divieto di misura carceraria previsto dal comma 2-bis dell'art. 275 cod.
art. 276 cod. proc. pen
Quanto all'invocato divieto di misura carceraria, in relazione alla pena detentiva - superiore a tre anni - irrogata nel giudizio di cognizione, va considerato che la misura in atto è conseguenza di un aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOREA OMAR SIMONE nato a MASSAFRA il 05/12/1986 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Taranto ha 'respinto l'appello cautelare proposto da Omar Simone Morea avverso il provvedimento del primo giudice che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione, per non avere considerato il fatto "nuovo" costituito dalla intervenuta sentenza di condanna, per il reato per cui si procede, a pena detentiva non superiore a tre anni di reclusione, con conseguente divieto di misura carceraria previsto dal comma 2-bis dell'art. 275 cod. proc. pen.; per omessa valutazione della intervenuta sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari nel procedimento penale n. 6567/21 r.g.n.r.; per non avere valutato la concedibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; per mancato rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura applicabile.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

2. Quanto all'invocato divieto di misura carceraria, in relazione alla pena detentiva - superiore a tre anni - irrogata nel giudizio di cognizione, va considerato che la misura in atto è conseguenza di un aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. della misura degli arresti donniciliari, già applicata all'imputato, sicché nel caso non trova applicazione il disposto dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. Va qui ribadito, infatti, che, in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in •carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, a meno che la misura, fra l'altro, non sia disposta quale aggravamento di una diversa e meno afflittiva misura originariamente applicata nel medesimo procedimento in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte (cfr.

Sez. 4, n. 31430 del 17/03/2021, Rv. 281837 - 01).

3. Per il resto, va preliminarmente rammentato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a rigettare l'istanza di revoca o attenuazione della misura, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi a disposizione, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01; sulla stessa linea v. Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01). In questa prospettiva, va qui ribadito che il controllo di logicità demandato a questa Corte Suprema deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi stessi o a un diverso esame dei dati materiali e fattuali delle vicende indagate.

4. Nel caso di specie, si deve convenire con il Procuratore generale nel senso che il Tribunale ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla persistenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento della misura custodiale in atto. In proposito, è stata - non illogicamente - rimarcata la persistente pericolosità sociale dell'imputato il quale, appena due settimane dopo essere stato condannato per il fatto per il quale si procede, pur avendo beneficiato dell'autorizzazione volta a consentirgli lo svolgimento di lecita attività lavorativa, ha reiterato la medesima condotta delittuosa, in tal modo dimostrando come nessuna efficacia deterrente abbiano spiegato nei suoi confronti le precedenti condanne definitive, e come la misura cautelare degli arresti donniciliari risulti del tutto inadeguata ed insufficiente a prevenire il pericolo di reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, in nessun modo sindacabile nella presente sede di legittimità.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 8