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Sentenza — n. 32270/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32270/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32270/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Reggio Emilia il 28.5.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., applicando a Salvatore Celentano la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32270/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., applicando a Salvatore Celentano la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale sanzioni penali aggravamento della pena reato grave di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Reggio Emilia il 28.5.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CELENTANO SALVATORE nato a PORTICI il 26/10/1976 avverso la sentenza del 28/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Reggio Emilia il 28.5.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., applicando a Salvatore Celentano la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo che il giudice di merito ha erroneamente raddoppiato la durata della sospensione della patente, da sei mesi a un anno, nonostante il reato in contestazione non lo consenta.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria.

4. Il ricorso è fondato, sulla scorta del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui, al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett.

c) cod. strada, nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Rv. 265024 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel determinare la durata della sospensione della patente di guida nella misura finale di un anno, operando il raddoppio della misura base di sei mesi in ragione dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.

5. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che va rideterminata - escluso il raddoppio illegittimamente calcolato dal Tribunale - nella misura di mesi sei, trattandosi di determinazione non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, e quindi direttamente applicabile dalla Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in mesi sei. Così deciso