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Sentenza — n. 32237/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32237/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di fiducia di Seferi Artan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza del predetto pronunciata dal Tribunale di Udine per il reato di furto di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo e custodita all'interno dell'area doganale di San Giorgio di Nogaro (capo a), riconoscendo le aggravanti della rottura della rete metallica - con conseguente assorbimento nel reato di cui al capo a) del danneggiamento contestato al capo b) - e dall'essere il bene esposto alla pubblica fede; nonché avverso l'ordinanza del 06/10/2020 con cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di pronunciare una sentenza predibattimentale di proscioglimento in considerazione dell'avvenuta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (14/09/2020), in quanto destinatario del decreto di espulsione, quale sanzione alternativa alla detenzione (riferita ad altro titolo esecutivo rispetto all'odierno procedimento), emesso dal Tribunale di sorveglianza di Venezia (14/07/2020), ovvero di riconoscere il legittimo impedimento dell'imputato a comparire.

Regesto Legislator

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art. 10 Cost, art. 17 d.lgs. n. 286/1998; Sentenza — n. 32237/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore". Ciò significa che l'intervenuta espulsione non determina un legittimo impedimento dell'imputato, poiché egli avrebbe potuto fruire di un iter amministrativo particolarmente celere, nella prospettiva della necessità di trovarsi in Italia per il processo a suo carico. Pronunciandosi in senso del tutto conforme a tali insegnamenti, la sentenza impugnata si appalesa del tutto immune dai denunciati vizi, essendo, si ripete, onere dell'imputato attivarsi per presenziare al processo.

Parole chiave

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luogo del sequestro sequestro del veicolo confisca dei proventi di reato partenza illegale diritto di essere arrestato allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 10 Cost
6 CEDU con rifermento all'art. 10 Cost.
art. 17 d.lgs. n. 286/1998
Va, invero, considerato che, a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla L.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEFERI ARTAN nato a KOPANICA( MACEDONIA) il 07/03/1987 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo CL.. Cr140 (41.4'anc-4 -1 '44 4444 »v 41.r l'A_

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di Seferi Artan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza del predetto pronunciata dal Tribunale di Udine per il reato di furto di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo e custodita all'interno dell'area doganale di San Giorgio di Nogaro (capo a), riconoscendo le aggravanti della rottura della rete metallica - con conseguente assorbimento nel reato di cui al capo a) del danneggiamento contestato al capo b) - e dall'essere il bene esposto alla pubblica fede; nonché avverso l'ordinanza del 06/10/2020 con cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di pronunciare una sentenza predibattimentale di proscioglimento in considerazione dell'avvenuta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (14/09/2020), in quanto destinatario del decreto di espulsione, quale sanzione alternativa alla detenzione (riferita ad altro titolo esecutivo rispetto all'odierno procedimento), emesso dal Tribunale di sorveglianza di Venezia (14/07/2020), ovvero di riconoscere il legittimo impedimento dell'imputato a comparire.

2. Il ricorso consta di due motivi, tra loro collegati. Con il primo, si deduce la violazione dell'art. 420-ter, in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. In conseguenza dell'avvenuta espulsione si realizzava un impedimento a comparire dell'imputato, atteso che l'imputato era risultato assente per cause indipendenti dalla sua volontà ed in ottemperanza ad un ordine giudiziale. È onere del giudice procedente garantire la partecipazione al processo dell'accusato. Con il secondo motivo, si eccepisce la manifesta illogicità della motivazione per avere omesso di applicare la disciplina codicistica relativa alla partecipazione dell'imputato al processo che lo riguarda.

È, pertanto, illogico l'assunto, formulato dalla Corte di appello, secondo cui, a norma dell'art. 17 d. Igs. 286/1998, l'imputato avrebbe potuto chiedere al Questore l'autorizzazione a partecipare al processo. Si tratta, invero, di assunto contrastante con i principi del processo accusatorio. Sul punto, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 d. Igs. 286/1998 per violazione degli artt. 24, comma 2; 111, commi 2 3 Cost.; art. 6 CEDU con rifermento all'art. 10 Cost. In particolare, il citato art. 16, che prevede l'espulsione in luogo dell'esecuzione di pena detentiva non superiore a due anni, nulla dice in ordine alle conseguenze che detta espulsione riverbera su eventuali altri provvedimenti, in particolare nella parte in cui non prevede che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, pronunci sentenza di non doversi procedere.1.

In data 02/03/22, sono pervenute conclusioni del difensore, avv. Paola Rubini.

2. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, con orientamento ormai consolidato, stabilendo che "non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art. 17, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa" (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja e altri, Rv. 272774; Sez. 5, n. 18708 del 27/02/2013, T., Rv. 256247). Va, invero, considerato che, a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 16, a seguito di espulsione, "lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.

L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore". Ciò significa che l'intervenuta espulsione non determina un legittimo impedimento dell'imputato, poiché egli avrebbe potuto fruire di un iter amministrativo particolarmente celere, nella prospettiva della necessità di trovarsi in Italia per il processo a suo carico. Pronunciandosi in senso del tutto conforme a tali insegnamenti, la sentenza impugnata si appalesa del tutto immune dai denunciati vizi, essendo, si ripete, onere dell'imputato attivarsi per presenziare al processo.

3. Anche la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere respinta in quanto non rilevante e manifestamente infondata. Il ricorrente, invero, pone a confronto previsioni normative che disciplinano situazioni del tutto diverse con riferimento alle ipotesi di reato contemplate e alle varie fasi procedimentali in cui interviene il provvedimento di espulsione. L'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 286/1998, prevede, infatti, che, nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se ancora non sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere: la causa di improcedibilità in essa contemplata, dunque, si riferisce all'ipotesi in cui lo straniero non sia ancora stato citato per il giudizio di primo grado.

L'art. 10-bis d .1gs. 286/1998, opera con esclusivo riferimento al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre l'art. 16 del citato d.lgs. è misura alternativa alla detenzione rispetto ai reati espressamente indicati dalla norma. Rispetto a tali ipotesi, il rimedio della causa di improcedibilità, laddove legislativamente previsto, non riconosce un diritto o un beneficio in favore dell'imputato, ma è espressione di una scelta legislativa di natura esclusivamente pnocessuale, con finalità deflattiva. La scelta del legislatore di prevedere, a garanzia del controllo dei flussi migratori e della disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, una diversa disciplina in relazione alle diverse tipologie di reati commessi attiene dunque ad una non irragionevole valutazione di politica criminale, non sindacabile con una pronuncia di costituzionalità.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc