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Sentenza — n. 32227/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32227/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAMPI ALESSANDRO nato il 11/0:3/1992 dalla parte civile CAMPI MARINA nato il 27/04/1989 dalla parte civile ZOPPI VERONIQUE JOSETTE SIMONNE nato a MARSIGLIA( FRANCIA) il 06/07/1999 dalla parte civile CAMPI MARGERITA nato il 09/10/1965 dalla parte civile CAMPI CLARA nato il 07/07/1964 nel procedimento a carico di: PINTEA ADRIAN nato il 20/08/1989 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc.

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Sentenza — n. 32227/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili per violazione di legge e vizio della motivazione, lamentando la erronea valutazione del fatto da parte del giudice di appello e la mancata considerazione della estrema pericolosità della manovra posta in essere dal Pintea. La Corte di Torino inoltre ha omesso di valutare quanto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza n.599/2004 (allegata nuovamente al ricorso), che in un caso identico era pervenuta alla condanna dell'imputato.

Parole chiave

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incidente stradale abbandono del procedimento per infrazione stradale sorpasso pericoloso grave eccesso di velocità reato di pirateria della strada infortunio mortale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAMPI ALESSANDRO nato il 11/0:3/1992 dalla parte civile CAMPI MARINA nato il 27/04/1989 dalla parte civile ZOPPI VERONIQUE JOSETTE SIMONNE nato a MARSIGLIA( FRANCIA) il 06/07/1999 dalla parte civile CAMPI MARGERITA nato il 09/10/1965 dalla parte civile CAMPI CLARA nato il 07/07/1964 nel procedimento a carico di: PINTEA ADRIAN nato il 20/08/1989 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc.

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio agli effetti civili del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GABRIELE FERABECOLI del foro di ROMA in sostituzione (ex art.102 c.p.p.) dell'avvocato BERARDI PIERPAOLO del foro di ASTI in difesa di CAMPI ALESSANDRO, CAMPI MARINA, ZOPPI VERONIQUE JOSETTE SIMONNE, CAMPI MARGERITA e CAMPI CLARA che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Deposita conclusioni e nota spese.RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, decidendo sul gravame proposi:o dalle parti civili, confermava la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Alessandria aveva assolto Pintea Adrian dal reato di cui all'art.589-bis cod. pen. per non aver commesso il fatto.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Pintea, percorrendo la strada provinciale n.245 in direzione Oviglio alla guida di un autoarticolato, composto da motrice e rimorchio, di proprietà della società "Alvorio Con s.r.l.", per colpa generica e per violazione degli artt. 145, commi 1, 4 e 7, e 140 cod. strada, aveva cagionato la morte di Campi Secondino, che si trovava alla guida di un veicolo Mercedes Benz. In particolare, dopo aver effettuato una manovra di inversione all'altezza dell'intersezione con la "Strada Consortile Redabue", ove entrava in retromarcia, si immetteva nuovamente nella strada provinciale 245 in direzione di Felizzano, senza dare la precedenza, imposta anche dalla segnaletica orizzontale, al veicolo condotto dal Campi, che stava percorrendo la stessa strada provinciale con direzione di marcia verso Oviglio, provocando così un incidente stradale, nel corso del quale campi Secondino, con la propria autovettura, andava ad impattare contro il rimorchio dell'autoarticolato condotto dal Pintea, rimanendo schiacciato fra la lamiera dell'abitacolo del proprio veicolo e riportando, a seguito di ciò, lesioni personali che ne determinavano il decesso.

La Corte territoriale, all'esito di una nuova perizia, riteneva che non fosse possibile superare la variabilità delle possibili ricostruzioni della dinamica del sinistro: in particolare, premessa l'irrilevanza dell'eventuale condotta imprudente da parte del Pintea nella manovra di retromarcia precedente alla collisione, del tutto ininfluente nella dinamica del sinistro verificatosi nel momento in cui si immetteva, con manovra consentita, sulla strada e premesso, altresì, che il profilo di colpa ravvisabile a suo carico sarebbe legato alla possibilità, al momento dell'inizio della manovra di immissione, di vedere l'auto condotta dal Campo, l'impossibilità di stabilire la velocità di quest'ultimo e le conseguenti ricostruzioni alternative legate a questa incognita, non consentivano di ritenere dimostrato un profilo di responsabilità per colpa a carico del Pintea.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili per violazione di legge e vizio della motivazione, lamentando la erronea valutazione del fatto da parte del giudice di appello e la mancata considerazione della estrema pericolosità della manovra posta in essere dal Pintea. La Corte di Torino inoltre ha omesso di valutare quanto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza n.599/2004 (allegata nuovamente al ricorso), che in un caso identico era pervenuta alla condanna dell'imputato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili atteso che - a fronte di una sentenza sorretta da motivazione approfondita - propongono censure in fatto che non possono essere vagliate in sede di legittimità.

2. La Corte di appello ha richiamato le conclusioni cui era giunto il perito nominato dal giudice di primo grado, il quale, ipotizzando diverse variabili circa la velocità tenuta dall'autovettura, il tempo di immissione sulla strada dell'autoarticolato e dunque la possibilità di avvistamento da parte del Pintea, ha affermato che non emergeva con certezza né che l'imputato avesse effettuato una manovra in modo imprudente e non consentita, né che lo stesso, nel procedere all'inversione di marcia, avesse iniziato l'immissione pur vedendo il veicolo condotto dal Campi sopraggiungere, e dunque omettendo la dovuta precedenza ed impegnando l'incrocio senza poterlo agilmente sgombrare.

Ciò aveva portato alla pronuncia assolutoria non potendo essere affermata oltre ogni dubbio la sussistenza di profili di colpa in capo all'imputato. Anche all'esito della perizia rinnovata in appello„ la Corte non ha ritenuto possibile superare la lamentata variabilità delle alternative ricostruzioni della dinamica del sinistro e giungere dunque all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Secondo il perito vi era stata una carenza da parte della polizia giudiziaria che, in sede di sopralluogo all'epoca dei fatti, non aveva ritrovato tracce di frenata sull'asfalto, tracce che, sia pure evanescenti su un manto stradale asciutto, vengono comunque sempre lasciate da un sistema frenate dotato di Abs. L'assenza di tale puntuale rilievo ed il mancato scarico, prima del dissequestro dell'autoarticolato, dei dati cinematici del registratore digitale - che non aveva consentito di verificare con esattezza quale tipo di manovra fosse stata messa in atto dal conducente negli istanti antecedenti il sinistro - portavano a formulare diverse ipotesi alternative, la cui variabile principale, costituita dalla velocità della Mercedes, non portava ad acquisire elementi certi sull'avvistabilità della vettura da parte dell'imputato e quindi della sua responsabilità in relazione al sinistro mortale.

3. A fronte di tali puntuali considerazioni, l'odierno atto di impugnazione si limita ad insistere genericamente sulla pericolosità della manovra dell'imputato, senza peraltro contrastare le conclusioni dell'indagine peritale, mentre appare assolutamente inconferente la produzione della sentenza di questa Sezione in fattispecie diversa.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 gennaio 2022