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Sentenza — n. 31485/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTIATO DANILO KEVIN nato a CATANIA il 04/05/1998 avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 31485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di ricorso con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità colpa del patrocinatore testimone a carico gravi addebiti penali altri capi d'accusa onere della prova

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di ricorso con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 163 cod. pen
Quanto all'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha del tutto omesso di effettuare il giudizio prognostico di cui all'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTIATO DANILO KEVIN nato a CATANIA il 04/05/1998 avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza dell'8.3.2021, ha dichiarato Kevin Danilo Battiato colpevole del reato di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada (commesso il 2.10.2018).

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di ricorso con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto.

4. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno il ricorrente, là dove sostiene che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta in ordine alle richieste difensive di applicazione, nel caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. o, in alternativa, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, punti in nessun modo trattati dalla sentenza impugnata. In particolare, quanto all'art. 131-bis cod. pen. manca una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 — 01). Quanto all'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha del tutto omesso di effettuare il giudizio prognostico di cui all'art. 163 cod. pen. CT L /t c".2-1 /' 1111 t 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata 'tìrtgi art. 131-bis cod. /L_ A pen. e \sós—Pensione condizionale della pena c n rinvio, per nuovo giudizio sui o punti indicati, al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. o, in alternativa, del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, al Tribunale di Catania. Così deciso il 9 giugno 2022 Il