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Sentenza — n. 31484/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17.2.2020, ha assolto Andrea Mantini dal reato di furto pluriaggravato a lui ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge, in relazione alla erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la riconosciuta sussistenza del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., da cui deriva una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, ostativa all'applicabilità dell'esimente in questione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 31484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge, in relazione alla erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la riconosciuta sussistenza del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., da cui deriva una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, ostativa all'applicabilità dell'esimente in questione.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale gravi addebiti penali altri capi d'accusa altri reati aggravamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17.2.2020, ha assolto Andrea Mantini dal reato di furto pluriaggravato a lui ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 625 cod. pen
L'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MANTINI ANDREA nato a PESCARA il 16/04/1969 avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17.2.2020, ha assolto Andrea Mantini dal reato di furto pluriaggravato a lui ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge, in relazione alla erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la riconosciuta sussistenza del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., da cui deriva una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, ostativa all'applicabilità dell'esimente in questione.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'imputato colpevole del reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. L'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. stabilisce che la concorrenza di due o più delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo comporta una pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione. Trattandosi di circostanze ad effetto speciale, se ne deve tenere conto ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen., secondo cui l'esclusione della punibilità per i fatti di particolare tenuità trova applicazione ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Ne deriva che il Tribunale, nel caso in disamina, ha applicato la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. fuori dai casi consentiti dalla legge, trattandosi di reato punito con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni.

6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti,, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di L'Aquila, per l'ulteriore corso. 2 e

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 9 giugno 2022