Sentenza — n. 30861/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Bologna, con sentenza del 24 novembre 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Marco Buratto per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenuta sussistente la recidiva contestata e operata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed C 1.500,00 di multa, ordinando, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 d.P.R. n. 309/90, la confisca e distruzione dello stupefacente e del restante materiale in sequestro, nonché la confisca della somma di C 5.590,00 sottoposta a sequestro il 23 novembre 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 99 cod. pen, artt. 240 cod. pen, art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, art. 240 bis cod. pen; Sentenza — n. 30861/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ha applicato a Marco Buratto per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenuta sussistente la recidiva contestata e operata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed C 1.500,00 di multa, ordinando, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 d.P.R. n. 309/90, la confisca e distruzione dello stupefacente e del restante materiale in sequestro, nonché la confisca della somma di C 5.590,00 sottoposta a sequestro il 23 novembre 2021.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURATTO MARCO nato a BENTIVOGLIO il 26/07/2000 avverso la sentenza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione all'avente diritto della somma in sequestro;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 24 novembre 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Marco Buratto per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenuta sussistente la recidiva contestata e operata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed C 1.500,00 di multa, ordinando, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 d.P.R. n. 309/90, la confisca e distruzione dello stupefacente e del restante materiale in sequestro, nonché la confisca della somma di C 5.590,00 sottoposta a sequestro il 23 novembre 2021.
2. L'imputato ha proposto ricorso contro la statuizione della sentenza relativa alla confisca della somma di denaro osservando che - essendogli stata contestata violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 - la somma in sequestro, rinvenuta in parte all'interno dell'abitazione, in parte nel vano sottosella del motorino di sua proprietà, avrebbe dovuto essergli restituita.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione all'avente diritto della somma in sequestro.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Ed invero, ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen. e non ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 o dell'art. 240 bis cod. pen. (già art. 12 sexies decreto-legge n. 356/1992) (cfr.: Sez.4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è rappresentato dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione (Sez.
U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707). La sentenza impugnata sostiene che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato sarebbe il «provento/profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente», indiziariamente dimostrata dalla mancata giustificazione circa la provenienza, dal concomitante possesso di un'agendina con annotati nomi di persone e cifre, dall'assenza dì attività lavorativa lecita.Si deve rilevare, tuttavia, che all'imputato è stata contestata solo la detenzione di sostanza stupefacente, sicché l'imputazione di vendita - cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata - è del tutto estranea all'oggetto del procedimento.
Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità. È preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l'art. 240 cod. pen., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità.
6. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione e la somma in sequestro deve essere restituita all'avente diritto. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro ed ordina la restituzione della stessa all'avente diritto. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Co