Sentenza — n. 30857/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha liquidato, in favore di Gravante Giuseppe la somma di euro 10.000 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita per 15 giorni di custodia cautelare in carcere, subita dal 22 febbraio al 6 marzo 2012 in quanto indagato in relazione al reato di concorso esterno nell'associazione di stampo camorristico facente capo al clan dei casalesi ed in particolare alla fazione capeggiata da Bidognetti Raffaele, Guida Luigi, Di Maio Francesco, Zagaria Vincenzo (capo B), per i reati connessi previsti dagli artt. 110, 323 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 (capo D1) e 110, 117, 479 e 476 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 (capo D2) (in Castelvolturno fino al maggio 2010). Nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 25 febbraio 2012, il Gravante si av- valeva della facoltà di non rispondere e rendeva dichiarazioni spontanee riferendo quanto segue:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30857/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordi- nanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..Si deduce la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, sussistendo profili di dolo o di colpa grave nel coinvolgimento nelle indagini nonché gravi indizi sufficienti all'applicazione delle misure cautelari, stante l'erronea valutazione degli elementi probatori raccolti nella fase investigativa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro GRAVANTE GIUSEPPE nato a PONTELATONE il 07/04/1961 avverso l'ordinanza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha liquidato, in favore di Gravante Giuseppe la somma di euro 10.000 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita per 15 giorni di custodia cautelare in carcere, subita dal 22 febbraio al 6 marzo 2012 in quanto indagato in relazione al reato di concorso esterno nell'associazione di stampo camorristico facente capo al clan dei casalesi ed in particolare alla fazione capeggiata da Bidognetti Raffaele, Guida Luigi, Di Maio Francesco, Zagaria Vincenzo (capo B), per i reati connessi previsti dagli artt. 110, 323 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 (capo D1) e 110, 117, 479 e 476 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 (capo D2) (in Castelvolturno fino al maggio 2010). Nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 25 febbraio 2012, il Gravante si av- valeva della facoltà di non rispondere e rendeva dichiarazioni spontanee riferendo quanto segue:
a) aveva ricoperto la carica di consigliere del comune di Castelvolturno dal 2005 al 23 agosto 2011;
b) non aveva rilasciato licenze o permessi non rientranti nelle competenze del consiglio comunale;
c) i permessi alla società Domitia Village erano stati rilasciati da tecnici appartenenti a gruppi politici contrapposti;
d) aveva fornito informazioni lecite, riguardanti circostanze apprese nel suo ruolo di consi- gliere. Con ordinanza del 5 marzo 2012, il G.I.P. revocava la misura cautelare emessa nei confronti del Gravante per carenza dei gravi indizi di colpevolezza ordinandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Quanto al merito, all'esito dell'udienza preliminare con sentenza del 6 marzo 2015, irrevocabile il 3 maggio 2015, il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti del Gravante in relazione ai reati ascrittigli con la formula perché il fatto non sussiste.
La vicenda in esame, ricostruita sulla base delle dichiarazioni di numerosi colla- boratori di giustizia avvalorate dagli esiti delle attività investigative e delle operazioni di intercettazione, concerne la realizzazione, in località Lago Patria, dell'imponente complesso turistico alberghiero, con annesse piscine ed impianto sportivo, di pro- prietà della Domitia Village s.r.l. attuata mediante autorizzazioni rilasciate in viola- zione della normativa da amministratori e funzionari del comune di Castelvolturno per effetto dell'intervento di Guida Luigi, Bidognetti Raffaele, Zagaria Vincenzo, Di Maio Francesco, re—ferenti del clan dei casalesi per la zona di Castelvoltumo, ed in cambio delle quali Giuliani Raffaele, dapprima, e Simeoli Angelo, poi, quali effettivi gestori della società responsabile della edificazione, si impegnavanciversare al soda- lizio criminale, come corrispettivo dell'intervento, la somma di euro 6.000,00 per ogni appartamento realizzato.Nell'ordinanza del 5 marzo 2012, con la quale era revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza la misura della custodia in carcere applicata al Gravante, il G.I.P. osservava che dagli interrogatori degli indagati e dalla documentazione esibita, in particolare quella dei difensori di Simeoli Angelo, era emerso che la realizzazione del complesso turistico-residenziale "Green Domitia Village" sulle rive del Lago Patria era riconducibile non ad un accordo Giuliani Raffaele - Simeoli Angelo (del quale avevano impropriamente parlato i collaboratori) ma solo al Simeoli.
Come concordemente am- messo da entrambi e confermato da tutti gli altri indagati coinvolti nella vicenda, il Simeoli aveva espressamente rivendicato l'esclusiva proprietà del complesso immo- biliare realizzato su un terreno cedutogli, insieme all'originario progetto, dalla fami- glia Giuliani, del quale Giuliani Raffaele cl. 54 era proprietario solo di 1/6. Il prezzo vessato dal Simeoli per l'acquisto del terreno era stato di euro 1.4000.000,00 e trenta appartamenti da cedere, una volta ultimati, ai vari componenti della famiglia Giuliani. Ciò premesso, l'interesse mostrato da Giuliani Raffaele dopo il sequestro disposto il 20 dicembre 2006 dal P.M del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era dettato dall'esclusivo interesse per le case destinate alla sua famiglia.
L'oggetto delle con- versazioni e dei contatti con pubblici amministratori, tra i quali i consiglieri Russo- mando e Gravante, appariva ristretto, quasi esclusivamente, al contrasto sulla peri- metrazione dell'area cd. Ente Parco (riserva naturale) esistente fra una planimetria effettuata dal comune di Castelvolturno e quella della Regione Campania-Commis- sione Provincia di Caserta. Invero, due manufatti del Domitia Village erano stati rea- lizzati su un pezzo di terreno che, secondo la planimetria del comune di Castelvol- turno era della ex proprietà Giuliani mentre, secondo la planimetria della regione Campania, ricadeva nell'area Ente Parco (v. dichiarazioni rese da Russomando Anto- nio e Noviello Carmine).
Il dissequestro del complesso edilizisera stato disposto pro- prio dopo l'abbattimento dei due manufatti, una volta accertato che la planimetria esatta era quella della regione. Tali circostanze, inerenti al motivo del sequestro, spiegavano il continuo riferimento alle diverse carte e planimetrie nel corso delle conversazioni intercettate proprio in quel periodo e facevano venire meno il sospetto su comportamenti di segno diverso. Aldilà delle infiltrazioni camorristiche emerse dalle indagini della DDA di Napoli, le conversazioni intercettate a carico del Romano, del Noviello e del Russomando avevano per oggetto solo gli atti in base ai quali era stato rilasciato il primo permesso a costruire.
Anche l'incontro tra Vincenzo Simeoli, Raffaele Giuliani e il cugino omonimo di quest'ultimo (occasione in cui era stata notata fuori al ristorante l'autovettura del Gravante, probabilmente anche lui presente) ap- pariva finalizzato alla soluzione del contrasto che aveva originato il sequestro. Gra- vante Giuseppe era all'epoca consigliere comunale di Castelvolturno e, come il Rus- somando, era stato contattato dal Giuliani dopo il sequestro del Green Domitia Vil- lage.I pareri e i consigli personali dati al Giuliani su questa materia (una volta chiarito l'oggetto delle conversazioni) non potevano essere considerati indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli tanto più che il Gravante non era stato citato da nessun collaboratore.
L'originaria concessione per l'edificazione del Green Domitia Village era stata rilasciata nell'anno 2005 prima che il Gravante divenisse consigliere comunale (8.4.2005 - 25.8.2011). Nella motivazione della sentenza di proscioglimento il G.U.P., dopo avere ripor- tato il provvedimento di revoca della misura della custodia in carcere applicata al Gravante, osservava: "Conclusioni dalle quali, in assenza del benché minimo appro- fondimento investigativo in proposito, questo giudice ritiene di non potersi e doversi discostare. Peraltro, dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge a chiare let- tere che anche il Gravante, così come il Russomando, non solo non è stato dipendente comunale ma ha ricoperto la carica di consigliere comunale in un periodo successivo (solo a far data dal 18.42005) a quello del rilascio delle concessioni incriminate (la n. 7/04 del 14.1.2004; la n. 322/04 del 25.11.2004 e la n. 41 del 10.2. 2005) -omissis - Alla luce del materiale probatorio scrutinato che, peraltro, è insuscettibile di neces- sario completamento (a ben vedere lo stesso P.M., a seguito delle valutazioni tran- cianti formulate sul punto dal giudice della cautela, non ha individuato altri spunti di novità idonei a superare le rilevate carenze probatorie) si impone una pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza del fatto".
La Corte partenopea ha ritenuto sussistente il diritto dell'istante alla riparazione per ingiusta detenzione in considerazione del fatto che l'ordinanza di applicazione della misura cautelare era stata emessa nei confronti del Gravante in assenza di gra- vità indiziaria, come evidenziato dallo stesso G.I.P. nel provvedimento di revoca della misura emesso dopo avere proceduto all'interrogatorio di garanzia dell'indagato cor- relato con gli altri dati acquisiti. Deve dunque escludersi, sulla base delle emergenze acquisite nell'ambito del procedimento e complessivamente desumibili dagli atti, che il Gravante abbia dato o concorso a dare causa, con una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale o al protrarsi della custodia cautelare.
La Corte di appello ha effettuato il seguente calcolo aritmetico dell'indennizzo: euro 3.301,48 (euro 235,82 x 14 giorni).
2. Il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordi- nanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..Si deduce la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, sussistendo profili di dolo o di colpa grave nel coinvolgimento nelle indagini nonché gravi indizi sufficienti all'applicazione delle misure cautelari, stante l'erronea valutazione degli elementi probatori raccolti nella fase investigativa.
La Corte di appello non ha considerato che il Gravante non aveva collaborato nella fase investigativa in quanto non aveva mai chiarito i suoi rapporti con gli altri indagati. La sua qualifica di consigliere comunale avrebbe consigliato maggiore prudenza nella gestione delle sue interlocuzioni con gli altri soggetti coinvolti nell'inchiesta: i colloqui intercettati denotavano infatti un interesse ben extra istituzionale del Gra- vante alla vicenda relativa al realizzando complesso turistico oggetto dell'attività degli inquirenti. Dp questi elementi da cui emergeva in modo chiaro la condotta colposa - se non altro nella forma della colpa lieve - la Corte territoriale non ha tenuto conto neanche implicitamente; non ha chiarito,A perché tali elementi non dimostrerebbero la gravità della colpa né ha indicato fatti idonei ad escludere la colpa lieve, poggiando la sua decisione su considerazioni di ordine generale senza alcun vaglio del caso concreto.
In relazione al calcolo aritmetico dell'indennizzo e sul risarcimento del danno da strepitus fori, il Giudice della riparazione ha preliminarmente rilevato che, considerato che i giorni di detenzione erano stati 13 e non 14.( dall'indennizzo di euro 3.301,48 doveva essere detratta la somma di 235,82. Considerato il breve lasso temporale di protrazione della detenzione - con intui- bili lievi ricadute morali e familiari - e la scarsa divulgazione della vicenda quanto meno territorialmente circoscritta - l'importo liquidato in aggiunta a quello calcolato mediante l'applicazione del criterio aritmetico non era dovuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Col primo motivo di ricorso si contesta la sussistenza del diritto alla riparazione e, in particolare, la dedotta mancata collaborazione da parte dell'indagato con gli organi inquirenti, iill'assenza di prudenza nelle interlocuzioni con altri soggetti e pfl'omesso vaglio della configurabilità della colpa lieve. Il Ministero non spiega a quale superficiale condotta commissiva intendesse rife- rirsi. Quanto alla condotta omissiva, se il Ministero ricorrente intende richiamare la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, occorre evidenziare il mutamento normativo intercorso in materia nelle more della fissazione del ricorso in Cassazione.Infatti, con l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi- menti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo".
Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva suindicata, riguardante il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con spe- cifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso in esame, all'armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto al silenzio quale aspetto della presunzione di innocenza (cfr. Considerando n. 24 della Direttiva) (Sez. 4, n. 16576 del 26/04/2022, Trazza, non massimata; Sez. 4, n. 8616 dell'08/02/2022, Radu, non massimata).
La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce nessuna limitazione. Il Giudice della riparazione non può, in nessun caso, fare ricorso a siffatto com- portamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Larafa, non massimata). La Corte territoriale ha ben descritto lo svolgersi dei fatti e le ragioni della com- pleta estraneità del Gravante ai reati ipotizzati, evidenziando l'insussistenza ab ori- gine dei gravi indizi di colpevolezza, escludendo così implicitamente anche la confi- gurabilità della colpa lieve; le argomentazioni spese sono ampie e coerenti e non vengono scalfite dalle critiche del ricorrente, che nella sostanza mira ad una completa rivalutazione in fatto della vicenda.
2. Col secondo motivo di ricorso, si contesta l'entità dell'indennizzo riconosciuto in favore del Gravante. 2.1. L'entità della somma fissata in base al calcolo aritmetico è corretta, in quanto la detenzione si era protratta effettivamente per quattordici giorni dal 22 febbraio al 6 marzo 2012 (cioè otto giorni del mese di febbraio, trattandosi di anno bisestile, e sei giorni del mese di marzo). 2.2. In ordine alla determinazione del danno ulteriore provocato dall'ingiusta de- tenzione, va ricordato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conse- guenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma 1, cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'even- tuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzio- nale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valuta- zione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione (Sez.
U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035; Sez. U, n. 28 del 14/12/1994, dep. 1995, Libranti, Rv. 200511). In questo senso è solidamente orientata anche la successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha inoltre fornito puntuali indicazioni in ordine alle situazioni ri- levanti ai fini dell'applicazione del criterio c.d. "equitativo". In particolare, si è ritenuto che siano irrilevanti, in proposito, la durata del processo e i disagi derivanti dalla complessiva vicenda giudiziaria, in quanto la somma dovuta dallo Stato a norma dell'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata dell'ingiusta deten- zione e non alla vicenda processuale (Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016, Lombardo, Rv. 267543;
Sez. 4, n. 14640 del 16/02/2005, Spataro, Rv. 231236). Anche il cla- more nnediatico della vicenda è stato giudicato di norma irrilevante in ordine a tale profilo (Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545; Sez. 4, n. 14640 del 2005, cit.), salvo l'ipotesi della accertata dimostrazione di gravi conseguenze profes- sionali e personali determinate dallo strepitus fori (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Sapignoli, Rv. 277510) o di una diffusione della notizia esorbitante dalle comuni mo- dalità di informazione e idonea ad indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Cala- scione, Rv. 275193).
Circostanze apprezzabili, invece, ai fini dell'applicazione del cri- terio c.d. "equitativo" era reputata la perdita di chanches lavorative, se adeguata- mente provata (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072; Sez. 4, n. 39773 del 2019, cit.) ovvero gravi pregiudizi nei rapporti personali, quali l'arresto di una procedura adottiva e l'impossibilità di assistere un familiare gravemente ma- lato (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259). L'art. 314 cod. proc. pen., quindi, nel riconoscere il «diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita», collega testualmente lo stesso non al processo e ai pregiudizi da esso derivanti, ma alla custodia cautelare ed alle specifiche conseguenze prodotte da quest'ultima.
Il criterio cd. "equitativo", per la sua intrinseca natura, risponde all'esigenza di t valutare compiutamente la specificità della singola vicenda in relazione ai profili nor-mativamente rilevanti, ossia alle conseguenze personali e familiari. Di conseguenza, è ragionevole assumere che detto criterio serva ad assegnare significato agli effetti della custodia cautelare che, nel singolo caso, eccedono gli ordinari pregiudizi deri- vanti da tale misura in ambito personale e familiare, alla "riparazione" dei quali si riferisce, in generale, il criterio c.d. "nummario" o "aritmetico".
La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svin- colata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa, che tenga globalmente conto non solo della durata della cu- stodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (Sez. 4, n. 40906 del 06/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369). Alla luce dei predetti principi, la Corte partenopea, con motivazione lineare e coerente, ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata, tenendo conto non soltanto dei parametri aritmetici, ma anche delle sofferenze morali patite e della lesione della reputazione conseguente allo stre- pitus fori.
In particolare, nell'ordinanza impugnata si è dato risalto ai seguenti fattori:
a) la natura traumatica dell'evento influente sulla psiche dell'arrestato, in considerazione dello stato di incensuratezza e della mancanza di pregresse carcerazioni;
b) le gravi sofferenze morali e ripercussioni sul piano professionale e sul piano familiare con conseguente grave danno all'immagine per il rilievo attribuito alla notizia dell'arresto da testate giornalistiche nazionali e locali;
c) il danno all'immagine ed alla vita di relazione, conseguente al discredito sociale derivante dalla diffusione della notizia dell'arresto;
d) lo strepitus fori, determinante la compromissione dell'immagine del soggetto ingiustamente sottoposto a custodia cautelare ed inversamente proporzio- nale alla dimensione del contesto sociale in cui lo stesso viveva al momento dell'ar- resto, come dimostrato dall'allegazione delle copie di numerosi quotidiani che divul- gavano la notizia dell'arresto in prima pagina con dovizia di particolari e con il nome e col cognome del Gravante, riportati accanto a quelli di altri soggetti tratti in arresto perché indiziati di appartenere all'associazione di stampo camorristico denominata "clan dei casalesi".
3. Per tali ragioni il ricorso va rigettato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze va condannato al pagamento delle spese processuali, operando, in tal caso, la pubblica amministrazione a tutela dei propri interessi patrimoniali privatistici in contrapposizione a domanda di analoga natura e non quale parte necessaria che esercita pubblici poteri autoritativi (Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Ministero Economi