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Sentenza — n. 30851/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30851/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe e a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo, per quanto rileva in questa sede, ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del Tribunale di Termini Imerese, il 3 settembre 2021, nella parte in cui con essa è stato disposto a carico di Carmelo Lo Iacono il sequestro finalizzato alla confisca c.d. per sproporzione, nella specie determinata in 208.620,16 euro, ex art. 240-bis cod. pen., anche per equivalente in forza del comma 2 dell'articolo appena citato.

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30851/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve innanzitutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez.

Parole chiave

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calcolo del mantenimento provvisorio sequestro di conti bancari spese di sostentamento versamento dell'anticipo delle spese appropriazione indebita di fondi reddito delle famiglie

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
per sproporzione, nella specie determinata in 208.620,16 euro, ex art. 240-bis cod. pen., anche per equivalente in forza del comma 2 dell'articolo appena citato.
art. 325 cod. proc. pen
Deve innanzitutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18951/2017
247237-01; nonché Sez. 2, n. 18951/2017, Napoli, cit., in motivazione).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IACONO CARMELO nato a PALERMO il 10/10/1975 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Marinella Felicetti, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; i

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe e a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo, per quanto rileva in questa sede, ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del Tribunale di Termini Imerese, il 3 settembre 2021, nella parte in cui con essa è stato disposto a carico di Carmelo Lo Iacono il sequestro finalizzato alla confisca c.d. per sproporzione, nella specie determinata in 208.620,16 euro, ex art. 240-bis cod. pen., anche per equivalente in forza del comma 2 dell'articolo appena citato.

2. Avverso la prefata ordinanza Lo Iacono ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il motivo unico di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si deduce la violazione di legge consistente nel vizio di motivazione radicale tanto da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

In particolare, a fronte di plurime e articolare memorie volte a giustificare le somme transitate sul conto corrente riferibile all'indagato e l'assenza di sproporzione rispetto al proprio reddito, addirittura evidenzianti un surplus di circa 90.000,00 euro rispetto alla ritenuta sproporzione, a detta del ricorrente lo specifico apparato motivazionale si sarebbe limitato a rilevare l'assenza di indicazioni in ordine alle spese, comprese quelle per i consumi familiari.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Felicetta Marinelli, ex art. ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo unico di ricorso merita accoglimento.

2. Deve innanzitutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01;

Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 2.1. Quanto al presupposto del periculum del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen., con riferimento al quale si deduce il vizio radicale di motivazione, deve in questa sede mutuarsi quanto già chiarito con riferimento alla previgente fattispecie di cui all'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992. In particolare, coincidendo il detto presupposto con la confiscabilità del bene, il giudice della cautela, al pari di quello del merito, non può esimersi dal vagliare gli «stessi aspetti che legittimano la definitiva confisca sia per quanto riguarda la sproporzione dei valori sia per quanto riguarda la mancata giustificazione della lecita provenienza.

Con l'avvertenza che, in sede cautelare, verrà apprezzata la presenza di seri indizi della sussistenza di queste condizioni, posto che la piena prova è riservata al merito (sul punto, ancorché con riferimento al previgente art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01; Sez. 1, n. 16207 del 11/02/2010, Vendemini, Rv. 247237-01; nonché Sez. 2, n. 18951/2017, Napoli, cit., in motivazione).

3. Orbene, nel caso di specie, ricorre il denunciato radicale vizio di motivazione in ordine al presupposto del periculum. Il Tribunale, difatti, dopo aver dato specificatamente atto (pag. 3 e 4) di quanto prospettato e documentato in sede di riesame dall'indagato in merito ai redditi percepiti dal 2013 al 2019, per consistenti importi, volti a giustificare le somme transitate sul conto corrente riferibile a Lo Iacono e l'assenza di sproporzione rispetto al proprio reddito, si è limitato a rilevare l'assenza di indicazioni in ordine alle spese, comprese quelle per i consumi familiari.

Il giudice del riesame non ha quindi spiegato, con argomenti logici e conducenti tanto da rendere percepibile l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, per quale ragione, nonostante gli elementi addotti e documentati dalla difesa in sede di riesame, abbia comunque ritenuto sussistente il periculum, tanto circa la sproporzione tra reddito dichiarato e proventi dell'attività economica rispetto ai valori transitati nel conto corrente riferibile all'indagato, quanto in merito all'eventuale non credibile giustificazione della lecita provenienza del detto denaro.

A quanto innanzi deve aggiungersi che, con riferimento agli elementi emergenti dalla documentazione prodotta dall'indagato in sede di riesame, volta a giustificare le somme transitate sul conto corrente a lui riferibile nonché l'assenza di sproporzione rispetto al proprio reddito, l'unica considerazione che si rinviene nell'ordinanza impugnata, quella per cui Lo Iacono non avrebbe comunque fornito indicazioni in ordine alle spese (comprese quelle per i consumi familiari), si mostra priva di rilievo nella specie, così finendo col rendere l'apparato motivazionale irragionevole.

La fattispecie concreta è difatti caratterizzata dall'esecuzione di un sequestro, finalizzato alla confisca c.d. per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. (determinata in euro 208.620,16), operato quasi interamente per equivalente su beni immobili (per un importo pari a circa 204.945,00 euro) e non su somme di denaro, in quanto non rinvenute nella disponibilità dell'indagato (se non nei limiti di poche migliaia di euro). Ne consegue l'assoluta irrilevanza della mancata quantificazione da parte dell'indagato delle spese dallo stesso sostenute non essendo emersa, nella specie, la disponibilità da parte sua di denaro, circostanza che si è infatti posta alla base del sequestro per equivalente.

4. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, comma, 5 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'