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Ordinanza — n. 30848/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain conviction dismissed for inadmissible legal qualification error not manifestly eccentric.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain conviction inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the conviction for receiving stolen goods was legally incorrect and should have been for negligent purchase, claiming lack of awareness regarding the phone's stolen origin. The court rejected this, ruling that the legal qualification was not manifestly eccentric given the descriptive charges and the appellant's own confessional statements, which precluded a challenge based on mere valuation errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, challenges to the legal qualification of the offense are admissible only if the qualification is manifestly eccentric relative to the indictment, excluding mere valuation errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error manifestly eccentric receiving stolen goods negligent purchase confessional statements court costs e-justice

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKWEALOR IFEANYI (CUI 02PMG9P) nato il 22/05/1978 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/593kftt-re conclusioni del DELTA CARDIA Motivi della decisione 1. Ekwealor Ifeanyi, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 25/11/2021 dal Tribunale di Perugia, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen. La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del reato di ricettazione, lamentando che il fatto avrebbe dovuto essere sussunto sotto la fattispecie d'incauto acquisto. Il Tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente non aveva consapevolezza dell'origine furtiva del cellulare.

2. Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sebbene i motivi di ricorso riguardino aspetti per i quali è consentita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, le ragioni dedotte risultano manifestamente infondate.

La prospettazione difensiva sulla diversa qualificazione del fatto è contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze in atti, in particolare alle dichiarazioni confessorie dell'imputato. Non deve trascurarsi di considerare, in relazione a tale profilo, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01).

Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, 9• ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2022 Il Consi