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Sentenza — n. 30839/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30839/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto da Griner Filippo avverso il provvedimento emesso il 6.8.2021 dalla Corte di appello di Bari, con il quale era stata respinta 1"istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 300, comma 1 cod. proc. pen. Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza, fondata sul ritenuto presupposto del parziale passaggio in giudicato della sentenza n. 3260/2019, con la quale la Corte di appello di Bari aveva riformato quella di primo grado, ritenendo il Griner partecipe e non organizzatore di sodalizio criminoso di cui all'art. 74 T.U. Stup., fosse da respingere perché non condivisibile la premessa, nonostante la Procura generale avesse emesso un provvedimento di esecuzione di pene detentive; di conseguenza non era ricevibile l'assunto difensivo della inammissibilità dell'appello del P.G. che aveva condotto all'emissione dell'ordine di custodia cautelare né quello di inefficacia della misura.

Regesto Legislator

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art. 300, comma 1 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 30839/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Appare opportuno premettere la cronologia delle vicende di maggior rilievo ai fini che occupano. Il 16.10.2015 il Griner venne posto in custodia cautelare in carcere perché raggiunto da gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 74 T.U. Stup., nel quale avrebbe avuto il ruolo di promotore; con sentenza del 21.4.2017 egli venne condannato in primo grado per tale reato e per altro per il quale la Corte di appello di Bari, con sentenza del 1.7.2019, lo mandò assolto, al contempo ritenendo che il reato associativo fosse quello di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 T.U.

Parole chiave

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gravi addebiti penali partecipazione al reato riabilitazione gruppo nell'esecuzione in via di pignoramento atto sessuale con un detenuto pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 300, comma 1 cod. proc. pen
La difesa ritiene che la sentenza emessa dalla Corte di appello il 10.7.2019 sia una sentenza di proscioglimento anche per il reato associativo, con i connessi effetti di cui all'art. 300, co.
art. 416 bis cod. pen
246118; similmente in tema di reato di cui all'art. 416 bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRINER FILIPPO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto da Griner Filippo avverso il provvedimento emesso il 6.8.2021 dalla Corte di appello di Bari, con il quale era stata respinta 1"istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 300, comma 1 cod. proc. pen. Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza, fondata sul ritenuto presupposto del parziale passaggio in giudicato della sentenza n. 3260/2019, con la quale la Corte di appello di Bari aveva riformato quella di primo grado, ritenendo il Griner partecipe e non organizzatore di sodalizio criminoso di cui all'art. 74 T.U. Stup., fosse da respingere perché non condivisibile la premessa, nonostante la Procura generale avesse emesso un provvedimento di esecuzione di pene detentive; di conseguenza non era ricevibile l'assunto difensivo della inammissibilità dell'appello del P.G. che aveva condotto all'emissione dell'ordine di custodia cautelare né quello di inefficacia della misura.

2. Griner Filippo ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza a mezzo del difensore di fiducia avv. Giangregorio De Pascalis che con unitario motivo ha denunciato la violazione degli artt. 300, comma 1 e 597 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione. Ad avviso dell'esponente, il Tribunale, giudicando irrituale il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emessa dalla Procura Generale il 28.9.2020, conferma che la misura cautelare era stata ripristinata in ordine alla sola fattispecie di partecipazione di cui all'art. 74, co. 2 T.U. Stup., come ritenuta dalla Corte di appello di Bari. Inoltre, è illogica la motivazione laddove sostiene che, dopo l'annullamento della sentenza di secondo grado, la gravità indiziaria deve essere riferita al titolo di reato per cui era intervenuta la condanna in primo grado, alla luce del fatto che nel giudizio di rinvio il Griner risulta detenuto per altra causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Appare opportuno premettere la cronologia delle vicende di maggior rilievo ai fini che occupano. Il 16.10.2015 il Griner venne posto in custodia cautelare in carcere perché raggiunto da gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 74 T.U. Stup., nel quale avrebbe avuto il ruolo di promotore; con sentenza del 21.4.2017 egli venne condannato in primo grado per tale reato e per altro per il quale la Corte di appello di Bari, con sentenza del 1.7.2019, lo mandò assolto, al contempo ritenendo che il reato associativo fosse quello di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 T.U.

Stup. Su ricorso del P.G. la Corte di cassazione annullò la sentenza in relazione al ritenuto ruolo di mero partecipe dell'associazione, rinviando alla corte distrettuale per nuovo giudizio sul punto. Nelle more della decisione della Corte di cassazione, la Corte di appello revocò la misura cautelare in atto; che però venne ripristinata con ordinanza dell'11.3.2021 dal Tribunale per il riesame, accogliendo l'appello cautelare proposto dal P.G. Con istanza del 30.7.2021 il Griner chiedeva alla Corte di appello la declaratoria di inefficacia della misura, che respingeva l'istanza; il Tribunale per il riesame, con il provvedimento qui impugnato, ha rigettato l'appello.

2. Ciò premesso, è ancora opportuno considerare su quali basi la difesa ritiene che la misura cautelare dovesse essere dichiarata inefficace e di conseguenza che l'ordinanza oggetto di ricorso debba essere annullata. La difesa ritiene che la sentenza emessa dalla Corte di appello il 10.7.2019 sia una sentenza di proscioglimento anche per il reato associativo, con i connessi effetti di cui all'art. 300, co. 1 cod. proc. pen. Ne trae l'ulteriore conseguenza che l'appello cautelare proposto dal P.G. non era ammissibile perché ormai avviata la fase esecutiva.

Si tratta di assunti manifestamente infondati, come correttamente ritenuto dal Tribunale nel provvedimento oggetto di ricorso. Secondo la giurisprudenza di legittimità il fatto del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Rv. 246118; similmente in tema di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per il quale si sostiene che prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima:

Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Rv. 258304). Non vi è dubbio, quindi, che ove la sentenza della Corte di appello fosse stata di assoluzione la misura sarebbe venuta meno, ai sensi dell'art. 300, co. 1 cod. pen. Ma nel caso di specie non di assoluzione si tratta bensì di diversa qualificazione giuridica del fatto; e quindi di condanna per un fatto diverso. Ipotesi, questa, che si riconduce alla previsione dell'art. 300, co. 4 cod. proc. pen., secondo la quale "la custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata condanna, ancorchè sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata".

Poiché il Griner risulta condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, è agevole rilevare che ancora all'atto della pronuncia della decisione qui impugnata la durata della custodia era inferiore all'entità della pena inflitta; sicchè con la sentenza del 2019 correttamente non era stata dichiarata l'inefficacia della misura (che, a seguire la tesi del ricorrente, si sarebbe invece dovuto dichiarare; ma non è coerente con tale assunto che egli non abbia fatto valere l'illegittimità di quella omissione, avendo successivamente la Corte di appello revocato la misura per ragioni del tutto diverse).

Peraltro, poiché la sentenza della Corte di appello è stata oggetto di annullamento con rinvio sullo specifico punto della qualificazione giuridica del fatto, è corretta l'affermazione dei giudici territoriali secondo la quale agli effetti della vicenda cautelare deve farsi riferimento alla qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale; e quindi, sino a diversa decisione avente forza di giudicato, il Griner va ritenuto condannato per il delitto associativo, con il ruolo di promotore. Rispetto a tale ricostruzione è privo di rilievo che la Procura Generale presso la Corte di appello di Bari abbia adottato un provvedimento di esecuzione di pene detentive, ritenendo di poter porre in esecuzione anche la sentenza della Corte di appello del 10.7.2019, evidentemente ritenendo che si fosse formato un giudicato su affermazione di responsabilità e vi fosse una pena già eseguibile.

Assunto che, alla luce dell'insegnamento impartito da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280261, è nella specie privo di fondamento, come correttamente rilevato anche nel provvedimento qui impugnato, giacchè a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio era ancora in corso di accertamento quale fatto avesse commesso il Griner. Del pari è privo di rilievo che nel verbale dell'udienza del 15.10.2021 dinanzi alla Corte di appello di Bari, il Griner venga indicato come detenuto per altra causa; se davvero così fosse non si saprebbe di cosa si dolga il ricorrente nella presente sede.

E' evidente che tale indicazione non oscura il fatto che il ricorrente è detenuto per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. oggetto del procedimento.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 911$, co. 1-ter disp. att. cod. proc. p