Sentenza — n. 30815/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 11 novembre 2019 la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuanti generiche, la sentenza del Tribunale di Cagliari, con cui Andrea Franceso Carboni è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, due rami di piante di marijuana in essiccazione, oltre a numerosi boccioli della stessa essenza, anch'essi in essiccazione e due buste di rifiuti contenenti foglie di marijuana.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30815/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata, infatti, dà atto che il primo giudice ha inflitto la pena finale di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, già diminuita per il rito. Sicché la concessione delle attenuanti generiche, in regime di prevalenza sulla recidiva, viene operata sulla pena base di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in una misura, come consentito dall'art. 62 bis cod. pen., inferiore al terzo e pari a mesi due di reclusione -anziché nel massimo di dodici- ed euro 1050,00 di multa -anziché nel massimo di euro 2000,00- così giungendo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.950,00 di multa, con successiva riduzione per la scelta del rito, sino a giungere ad anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 3.300,00 di multa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONI ANDREA FRANCESCO nato a CAGLIARI il 04/10/1990 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito l'avvocato BUSIA ANNA MARIA del foro di CAGLIARI in difesa di CARBONI ANDREA FRANCESCO che insiste per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 11 novembre 2019 la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuanti generiche, la sentenza del Tribunale di Cagliari, con cui Andrea Franceso Carboni è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, due rami di piante di marijuana in essiccazione, oltre a numerosi boccioli della stessa essenza, anch'essi in essiccazione e due buste di rifiuti contenenti foglie di marijuana.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con il quale fa valere l'erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, per avere la Corte di appello, nel ricalcolare la pena, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, omesso di indicare la pena base, su cui è stata effettuata la riduzione, non consentendo così di comprendere se il riconoscimento della diminuente di cui all'art.62 bis cod. pen. abbia effettivamente inciso sulla misura della sanzione e se la discrezionalità del giudice, rivolta a garantirne la funzione rieducatrice, sia stata correttamente esercitata, in assenza di argomentazioni espresse. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
4. La sentenza impugnata, infatti, dà atto che il primo giudice ha inflitto la pena finale di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, già diminuita per il rito. Sicché la concessione delle attenuanti generiche, in regime di prevalenza sulla recidiva, viene operata sulla pena base di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in una misura, come consentito dall'art. 62 bis cod. pen., inferiore al terzo e pari a mesi due di reclusione -anziché nel massimo di dodici- ed euro 1050,00 di multa -anziché nel massimo di euro 2000,00- così giungendo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.950,00 di multa, con successiva riduzione per la scelta del rito, sino a giungere ad anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 3.300,00 di multa.
5. Ora, sebbene non reso esplicito nella sua articolazione il calcolo appare del tutto evidente e, formulato a ritroso, conduce alla pena base di anni tre di reclusione ed euro 6000,00 di multa, che è esattamente la pena base applicata dal primo giudice, ricavabile dalla pena finale inflitta, già ridotta per il rito in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
6. D'altro canto, non può convenirsi con il ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione sulla misura della pena base, avuto riguardo al fatto che, confermando sul punto la sentenza di primo grado, il giudice di seconda cura ribadisce sostanzialmente le ragioni della commisurazione effettuata dal primo giudice, riassumendole con la formula 'pena congrua' avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu