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Sentenza — n. 29975/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29975/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29975/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5.3.2020 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Slivkova Marta la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui all'art. 189 commi 1 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo a) e di cui agli artt. 186, comma 2, lett. a), comma 7 e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, accertato in Altofonte il 14 giugno 2017.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 29975/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), C.d.S., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez. 4, n. 17186 del 17.1.2017, Pg. In proc. Assini, Rv. 269605). Nella specie risulta dagli atti del giudizio che il veicolo era di proprietà dell'imputata mentre l'art.186 comma 7 d.lgs. n. 285 del 1992 prevede che alla sentenza di condanna (cui è equiparabile a tale fine quella di applicazione della pena su richiesta) segue la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione alle norme della circolazione guida in stato di ebbrezza qualificata delitto di fuga confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 5.3.2020 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
peri, non trattandosi nella specie né di pene accessorie di natura penale né della confisca di cui all'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: SLIVKOVA MARTA nato a PARTIZANSKE( POLONIA) il 27/04/1974 avverso la sentenza del 05/03/2020 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.3.2020 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Slivkova Marta la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui all'art. 189 commi 1 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo a) e di cui agli artt. 186, comma 2, lett. a), comma 7 e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, accertato in Altofonte il 14 giugno 2017.

2. Avverso tale sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo lamentando l'inosservanza della legge penale per la mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del mezzo di proprietà dell'imputata. In particolare, il ricorrente Procuratore osserva che per il reato di cui al capo a) è prevista la sanzione della sospensione della patente di guida da uno a cinque anni. Inoltre per la contravvenzione di cui al capo b) tenuto conto delle aggravanti contestate, è prevista la sanzione della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo se di proprietà. Né si rivela ostativo il disposto di cui al primo comma dell'art. 445 cod. proc. peri, non trattandosi nella specie né di pene accessorie di natura penale né della confisca di cui all'art. 240 cod. pen.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso merita accoglimento. Ed invero, il giudice monocratico di Palermo in sede di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha trascurato totalmente l'applicazione automatica della sanzione amministrativa della sospensione della patente, pur espressamente prevista, ai sensi degli artt. 186, comma 7, e 189, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992. Invero, l'accordo sulla pena accolto dal giudice di Palermo concerne il reato di guida in stato di ebbrezza e di inottemperanza dell'obbligo di prestare assistenza al cui accertamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui ricorra l'aggravante di aver provocato un incidente stradale.Inoltre il giudice ha omesso di disporre la confisca del veicolo sul quale si trovava alla guida la prevenuta al momento del controllo che determinava il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti spirometrici tramite etilometro.

Invero la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), C.d.S., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez. 4, n. 17186 del 17.1.2017, Pg. In proc. Assini, Rv. 269605). Nella specie risulta dagli atti del giudizio che il veicolo era di proprietà dell'imputata mentre l'art.186 comma 7 d.lgs. n. 285 del 1992 prevede che alla sentenza di condanna (cui è equiparabile a tale fine quella di applicazione della pena su richiesta) segue la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett.

c) dell'art.186 cit. Si dispone, pertanto, l'annullamento della sentenza di patteggiamento limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo rinviando per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Palermo.