Sentenza — n. 29972/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 29.3.2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21 giugno 2019 che aveva ritenuto Calabria Giuseppe colpevole del reato di tentato furto di merce in un supermercato di Gorgonzola, fatto avvenuto ìn data 6 marzo 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 n.4 cod, pen. contestando la decisione del giudice di appello che ha negato il riconoscimento della predetta attenuante a fronte di un danno di Euro 150,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRIA GIUSEPPE nato il 24/07/1947 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29.3.2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21 giugno 2019 che aveva ritenuto Calabria Giuseppe colpevole del reato di tentato furto di merce in un supermercato di Gorgonzola, fatto avvenuto ìn data 6 marzo 2018.
2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo denuncia la violazione e l'inosservanza degli artt. 606 comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. rispetto alla questione preliminare prospettata dalla difesa dell'imputato che aveva chiesto il rinvio dell'udienza del 29.3.2021 per adesione all'astensione indetta dalle Camere penali. Rileva che il giudice di appello, nel procedere alla trattazione del procedimento, ha leso il diritto di difesa dell'imputato risultando la relativa motivazione affetta da elementi di contrasto e di contraddizione. Con il secondo motivo denuncia la violazione e l'inosservanza degli artt. 606 comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 n.4 cod, pen. contestando la decisione del giudice di appello che ha negato il riconoscimento della predetta attenuante a fronte di un danno di Euro 150,00.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il primo motivo è infondato. Premesso che il giudizio di appello in data 29 marzo 2021 è stato celebrato con trattazione scritta in camera di consiglio, la Corte ha motivato in modo logico ed adeguato circa le ragioni per le quali l'istanza di rinvio del processo non poteva essere accolta richiamandosi alla circostanza che in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione secondo la disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (vedi Sez. 3, n. 30330 del 25.6.2021, Rv. 281724).
Nella specie non era stata presentata richiesta di trattazione orale e peraltro la difesa dell'imputato non aveva neanche presentato conclusioni scritte. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Lo stesso riproduce profili di censura adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente non si confronta, di talché il ricorso risulta affetto da genericità. Deve, altresì, ricordarsi che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato, in particolare, come la merce, oggetto del tentato furto, fosse del valore pari ad euro 150,00 e come tale non così esiguo da giustificare l'applicazione dell'attenuante. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro