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Sentenza — n. 29861/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29861/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 23 marzo 2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 5.3.2020 con cui Fulli Antonio è stato assolto dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché il fatto non sussiste. L'addebito mosso all'imputato è quello di aver provocato un incidente stradale allorché alla guida del proprio motociclo in data 4.7.2014 in Roma, Piazza Risorgimento, di fronte al civico n. 50 verso le 11 e 30 sarebbe andato a collidere con il motociclo condotto da D'Amico Emanuela causandone la caduta e le conseguenti lesioni.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 652 cod. proc.pen, art. 51 c.p, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 29861/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Da un lato, infatti, l'assenza di un accertamento positivo circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ad esempio per essere stata l'assoluzione pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, posto che questo dovrà confrontarsi con il contenuto della sentenza penale e non con la formula di proscioglimento adottata.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale incidente motociclistico assicurazione RC dei veicoli a motore incidenti della circolazione stradale lesione corporale da infortunio collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Con sentenza in data 23 marzo 2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 5.3.2020 con cui Fulli Antonio è stato assolto dal reato di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 652 cod. proc.pen
240814, costante è l'insegnamento della giurisprudenza civile, secondo la quale ai sensi dell'art. 652 cod. proc.pen.
art. 51 c.p
Negli altri casi, quando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui all'art. 51 c.p.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'AMICO EMANUELA nel procedimento a carico di: FULLI ANTONIO nato a ROMA il 11/07/1957 avverso la sentenza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 marzo 2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 5.3.2020 con cui Fulli Antonio è stato assolto dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché il fatto non sussiste. L'addebito mosso all'imputato è quello di aver provocato un incidente stradale allorché alla guida del proprio motociclo in data 4.7.2014 in Roma, Piazza Risorgimento, di fronte al civico n. 50 verso le 11 e 30 sarebbe andato a collidere con il motociclo condotto da D'Amico Emanuela causandone la caduta e le conseguenti lesioni.

Il giudice d'appello ha fondato il giudizio assolutorio sul rilievo, già posto a base della sentenza di primo grado, che del sinistro, in assenza di testimoni oculari, erano state fornite due ricostruzioni antitetiche da parte dell'imputato e della persona offesa e che gli altri elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, (in particolare i danni riscontrati sui mezzi) non consentivano di ritenere provata l'una o l'altra tesi. Anzi ha ipotizzato che la caduta della D'Amico nell'effettuare la svolta a sinistra sia stata con alto grado di probabilità dovuta esclusivamente ad un'errata manovra della stessa.

2. Avverso detta sentenza la parte civile D'Amico Emanuela, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la mancanza della motivazione e/ travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., atteso che il giudice di appello avrebbe operato una ricostruzione del tutto nuova rispetto a quella del giudice di primo grado ritenendo che non vi sia stato alcun impatto tra il motorino della D'Amico e quello condotto dal Fulli. In particolare deduce che il giudice di appello nell'operare la ricostruzione dell'incidente si è basato su due affermazioni che non trovano riscontro negli atti del processo, ovvero che l'imputato non si era neanche accorto della D'Amico e che lo stesso difensore della parte civile dubita che ci sia stato un impatto. La pronuncia d'appello che afferma l'inesistenza dell'impatto tra i due veicoli è lesiva degli interessi della parte civile in quanto compromette gli interessi della stessa nel giudizio risarcitorio in sede civile dovendo invece pronunciarsi l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.La parte civile ha depositato replica e conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. In via preliminare si pone il tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile proposto per ottenere la sostituzione della formula assolutoria da "perché il fatto non sussiste" a "perché il fatto non costituisce reato". Come osserva costantemente la giurisprudenza di legittimità, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01, e Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01). Ai fini dell'affermazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare, il possibile conseguimento di un risultato pratico favorevole al ricorrente come conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso deve essere valutato alla luce di quanto previsto dall'ordinamento giuridico. In questo senso, si spiega la precisazione che l'utilità perseguita deve essere logicamente coerente con il sistema normativo o che nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (così Sez.

U, Timpani, cit.), o che l'interesse al ricorso è da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (cfr. Sez. U, n 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110- 01). Ciò posto, deve rilevarsi che la parte civile non può conseguire alcun interesse pratico utile, alla luce di quanto previsto dall'ordinamento giuridico, se impugna una sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", la quale non contiene alcun accertamento positivo circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per ottenere l'adozione della corretta formula "perché il fatto non costituisce reato".

Da un lato, infatti, l'assenza di un accertamento positivo circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ad esempio per essere stata l'assoluzione pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, posto che questo dovrà confrontarsi con il contenuto della sentenza penale e non con la formula di proscioglimento adottata.

In questo senso, infatti, oltre all'espressa precisazione di Sez. U, n. 40049 del 29.5.2008, Guerra, Rv. 240814, costante è l'insegnamento della giurisprudenza civile, secondo la quale ai sensi dell'art. 652 cod. proc.pen. (nell'ambito del giudizio civile di danni), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (così, tra le tantissime, Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372-01, e Sez.

L civ., n. 3376 del 11/02/2011, Rv. 615991- 01; Sez. 2 civ., n. 6953 del 28.2.2022). Dall'altro lato, poi, la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e, quindi, la sussistenza del diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento. Ed invero dalla formulazione letterale dell'art. 652 cod.proc.pen. emerge chiaramente che l'efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno è riconosciuta soltanto quando essa contenga l'accertamento che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, perché in tal caso difetta il carattere di illiceità del comportamento e quindi il requisito della ingiustizia del danno.

Negli altri casi, quando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui all'art. 51 c.p. o per un'altra ragione, la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio di danno e spetta al giudice civile o amministrativo il dovere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazione non vincolate all'esito del giudizio penale.

Può quindi concludersi che è inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso per cassazione della parte civile diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che non abbia compiuto un positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e l'impugnazione sia proposta in funzione delle decisioni del giudice civile in materia di danno (vedi da ultimo Sez. 3, n. 497 del 26.11.2021, dep.2022, Privitera, Rv. 282611).1.2.

L'applicazione del principio appena indicato alla fattispecie in esame determina l'inammissibilità delle censure formulate nel motivo di ricorso proposto. Le stesse, infatti, sono tutte incentrate sulla critica all'adozione della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", invece che di quella "perché il fatto non costituisce reato", sul presupposto che la sentenza impugnata non ha escluso il fatto, ma solo la colpa grave. Ne consegue che l'ipotetico accoglimento di dette censure non potrebbe procurare alla parte civile ricorrente alcun risultato utile, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio di danno in sede civile.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur