Cassation court annuls sentence for improper reduction of contravention penalty under abbreviated trial rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a Mantua court sentence, arguing the trial judge incorrectly reduced the penalty by one-third instead of the required half for contraventions under abbreviated procedure. The defense supported this claim, asserting the initial calculation was flawed. The court agreed, annulling the sentence solely regarding the sentencing portion to correct the statutory reduction error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 620 lett. I cod. proc. pen.: In abbreviated proceedings for contraventions, the penalty must be reduced by half, not one-third; an erroneous reduction warrants annulment and recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: FOLARIN ABEL OLUSEGUN nato il 08/08/1963 avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riduzione della pena ad anni uno di arresto ed euro duemila di ammenda; letta la memoria difensiva del 12 aprile 2022 dell'avv. M. G. Cetroni Ciraolo, in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto !'accoglimento del ricorso; k
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribu- nale di Mantova ha condannato Folarin Abel Olusegun alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e2-sexies, C.d.S. (in Casalmoro il 3 marzo 2017). Il Tribunale ha effettuato il seguente calcolo di pena: - pena base di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda; - pena aumentata ad anni due ed euro ottomila per l'applicazione della circo- stanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. (pena non ulteriormente aumentata per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, C.d.S., ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.); - pena ridotta per il rito abbreviato ad anni uno e mesi quattro di arresto ed euro quattromila di ammenda.
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 442 cod. proc. pen.. Si deduce che erroneamente il Tribunale, in relazione al trattamento sanzionato- rio, ha diminuito la pena nella misura di un terzo, mentre, trattandosi di contravven- zione, avrebbe dovuto ridurla della metà, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. 2.1. Con memoria difensiva del 12 aprile 2022, la difesa del ricorrente si associa alla richiesta della Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia di accogli- mento del ricorso, ribadendo la tesi della non correttezza del calcolo di pena operato dal Tribunale.
3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, I. 23 giugno 2017, n. 103, in caso di giudizio abbreviato, la pena deter- minata dal Giudice per i reati contravvenzionali è diminuita della metà. Pertanto, il calcolo operato dal Tribunale è errato, in quanto la pena di anni due di reclusione ed euro ottomila di ammenda, determinata tenuto conto delle circo- stanze per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e2-sexies, C.d.S., è stata ridotta solo di un terzo, mentre in realtà doveva essere ridotta della metà ex art. 442 cit..
Ricorrono, pertanto, i presupposti per provvedere alla rideterminazione della i pena finale nella misura di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., 4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni uno di arresto e euro quat- tromila di ammenda. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzio- natorio, che ridetermina in anni uno di arresto e euro quattromila di ammenda.
Così deciso in R