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Ordinanza — n. 29379/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally by defendant after 2017 law change requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed it personally, violating the 2017 law requiring legal counsel for such appeals. The court noted the appeal lacked required motive statements and occurred after the legislative change effective August 4, 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused are inadmissible following the entry into force of Law No. 103/2017, which mandates representation by a qualified defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense counsel requirement Law 103/2017 Court of Cassation procedure permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Iodice Pasquale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione e di euro duecentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 56, 624 bis e 625, n. 2, e 61, n. 5 cod. pen.
Art. 591, lett. a) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 591, lett.
Law n. 103 del 2017
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Peraltro, il ricorso è inammissibile anche in quanto privo dell'enunciazione dei motivi ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Iodice Pasquale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione e di euro duecentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE PASQUALE nato a BARLETTA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Iodice Pasquale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione e di euro duecentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen..

2. L'imputato ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza, riser- vando i motivi al difensore.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen.. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Peraltro, il ricorso è inammissibile anche in quanto privo dell'enunciazione dei motivi ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a esclu- dere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determi- nare in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 maggio