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Sentenza — n. 29378/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29378/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29378/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COMOnel procedimento a carico di: DUCHINO JONATAN nato a COMO il 21/12/1985 avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; letta la memoria difensiva dell'avv. Lidia Acone, nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Como, ai sensi dell'art.459 cod. proc. pen., ha assolto Duchino Jonatlban in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 459 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29378/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Procura della repubblica presso il Tribunale di Como ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 459 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che erroneamente il G.I.P. ha emesso sentenza di proscioglimento in favore dell'imputato al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida reati qualificati contro gli stupefacenti inidoneità medica stato di salute sottrazione alla prova del sangue

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
art. 459 cod. proc. pen
La Procura della repubblica presso il Tribunale di Como ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 459 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
ha emesso sentenza di proscioglimento in favore dell'imputato al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COMOnel procedimento a carico di: DUCHINO JONATAN nato a COMO il 21/12/1985 avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; letta la memoria difensiva dell'avv. Lidia Acone, nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Como, ai sensi dell'art.459 cod. proc. pen., ha assolto Duchino Jonatlban in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., perché il fatto non sussiste.

Il G.I.P., investito della richiesta di emissione di decreto di penale di condanna, ha rilevato che il prelievo ematico dal quale risultava il tasso alcolemico di 2,64 g/I era stato effettuato presso l'ospedale di Cantù su richiesta degli organi di polizia giu- diziaria in mancanza del previo avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. La conseguenza di tale omissione consisteva nell'inutilizzabilità dell'accertamento ematico, unica fonte di prova a carico dell'imputato.

2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Como ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 459 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che erroneamente il G.I.P. ha emesso sentenza di proscioglimento in favore dell'imputato al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

3. Con memoria del 14 aprile 2022, la difesa rileva che da nessun atto proces- suale emergeva che il Duchino fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante le operazioni di accertamento e che correttamente il G.I.P. ha rilevato la nullità derivante da tale omissione.

4. Il ricorso è fondato. In via preliminare va osservato che, secondo il consolidato orientamento di que- sta Corte, il G.I.P., investito della richiesta di emissione di un decreto penale di con- danna, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassa- tivamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il P.M., abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova (Sez. 3, n. 36240 del 26/11/2020, Sciarrabba, Rv. 280186).

I Avverso il proscioglimento operato dal G.I.P., al quale gli atti pervengano con L richiesta di decreto penale di condanna (artt. 129 e 459, cod. proc. pen.), è consen-tito il solo ricorso per Cassazione, trattandosi di sentenza predibattimentale emessa de plano (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248378; Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Carrera, Rv. 262705). In tal caso non è preclusa (come nei casi ordinari di ricorso per saltum) la dedu- zione dei vizi di motivazione, trattandosi dell'unico strumento di impugnazione che la parte ha per censurare la legittimità di un provvedimento altrimenti inoppugnabile.

Nella fattispecie, il P.M. ha ben sottolineato che l'accertamento alcolimetrico non costituisce l'unico elemento di prova dello stato di ebbrezza, che può invece essere desunto da elementi sintomatici, in quanto il sistema penale è informato al principio del libero convincimento del giudice (Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca, Rv. 276368) e che le risultanze istruttorie lasciavano presupporre il recente abuso di sostanze alcoliche (attestazione degli organi di P.G., annotazioni dei sanitari del Pronto Soccorso in ordine alle ammissioni del Duchino).

5. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Como per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tri- bunale di Como per l'ulteriore corso. Così deciso in R