Sentenza — n. 29374/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: KURYLYSHYN ROMAN nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 13/12/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG GIULIA LABIA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con trasmissione degli atti al Prefetto;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Kurylyshin Roman in ordine al reato di cui all'art. 186 bis C.d.S. in quanto estinto a seguito del positivo esito della messa alla prova.
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Generato dall'IASentenza — n. 29374/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Kurylyshin Roman in ordine al reato di cui all'art. 186 bis C.d.S. in quanto estinto a seguito del positivo esito della messa alla prova.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: KURYLYSHYN ROMAN nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 13/12/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG GIULIA LABIA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con trasmissione degli atti al Prefetto;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Kurylyshin Roman in ordine al reato di cui all'art. 186 bis C.d.S. in quanto estinto a seguito del positivo esito della messa alla prova.
2. La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge. Si deduce che il G.U.P. erroneamente non ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente di guida.
3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per Cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non do- versi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207; Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647). La ratio di tale conclusione muove dall'insuperabile rilievo che, qualora la stessa parte istante sia nella condizione di far venire meno gli effetti della pronuncia senza chiedere l'intervento del giudice del grado superiore - come nel caso di specie - viene meno l'interesse a promuovere l'impugnazione.
3. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2022.