Sentenza — n. 29371/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che la tesi difensiva prospet- tata da Favarò Rosario di essersi impossessato del ciclomotore solo per adoperarlo temporaneamente era stata ritenuta inattendibile, in quanto poco dettagliata, incerta e contraddittoria alla luce delle seguenti lineari e coerenti considerazioni: A) In un primo momento, l'imputato riferiva che il ciclomotore era dotato di targa, mentre, successivamente, affermava di non ricordarlo; come emergeva dalle dichia- razioni del teste Ascierto e dai verbali di contestazione e sequestro del veicolo, il ciclomotore risultava privo di targa alfanumerica e dei documenti identificativi del proprietario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 626 cod. pen; Sentenza — n. 29371/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Favarò, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 626 cod. pen.. Si deduce che il reato configurato dalla Corte di appello doveva essere riqualifi- cato in quello più lieve di furto d'uso, in quanto il Favarò si era impossessato del ciclomotore "solo per fare un giro".
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVARO' ROSARIO nato a PALERMO il 08/08/1997 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; letta la requisitoria scritta del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte dì appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 5 giugno 2018, ha riqualificato il reato originariamente contestato in quello previsto dagli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e ha confermato la condanna nei confronti di Favarò Rosario alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa.
2. Il Favarò, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 626 cod. pen.. Si deduce che il reato configurato dalla Corte di appello doveva essere riqualifi- cato in quello più lieve di furto d'uso, in quanto il Favarò si era impossessato del ciclomotore "solo per fare un giro".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che la tesi difensiva prospet- tata da Favarò Rosario di essersi impossessato del ciclomotore solo per adoperarlo temporaneamente era stata ritenuta inattendibile, in quanto poco dettagliata, incerta e contraddittoria alla luce delle seguenti lineari e coerenti considerazioni: A) In un primo momento, l'imputato riferiva che il ciclomotore era dotato di targa, mentre, successivamente, affermava di non ricordarlo; come emergeva dalle dichia- razioni del teste Ascierto e dai verbali di contestazione e sequestro del veicolo, il ciclomotore risultava privo di targa alfanumerica e dei documenti identificativi del proprietario.
B) L'imputato rispondeva in termini evasivi e generici in ordine al luogo che egli era intenzionato a raggiungere. C) Era inverosimile che l'imputato avesse deciso di perpetrare il furto del ciclo- motore nello stesso momento in cui erano in procinto di intervenire i limitari della cui presenza si era già accorto, pur potendo desistere. La Corte di appello, pur riqualificando il reato di ricettazione originariamente con- testato in quello di furto, ha condiviso integralmente le considerazioni del Tribunale in ordine alla validità dell'impianto probatorio, così escludendo logicamente l'esi- stenza di un intento del Favarò di restituire immediatamente il bene sottratto e la possibilità di configurare un'ipotesi di furto d'uso ex art. 626 cod. pen..
2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il