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Sentenza — n. 29079/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11 marzo 2022, il Tribunale di Catania ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Massimo Calafiore contro l'ordinanza del 17 gennaio 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 424 cod. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 29079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Massimo Calafiore è sottoposto alla misura della custodia in carcere per numerosi reati: dall'acquisto, in concorso con altri, di cocaina e marijuana; alla tentata estorsione; all'usura commessa in danno di numerose persone cui erogò prestiti ad un tasso mensile oscillante tra il 15% e il 20%. Per questi reati (e per connesse violazioni dell'art. 424 cod. pen.) egli è stato condannato in primo grado dal G.u.p. presso il Tribunale di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, gli ha inflitto una pena detentiva superiore a 15 anni di reclusione.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione legittimità della carcerazione preventiva precedenti penali rilevanti mantenimento della carcerazione di sicurezza scarcerazione messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
il quale, con sentenza del 23 dicembre 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto Calafiore da alcuni dei reati per i quali era stata applicata la misura e, in particolare, dai reati associativi (art. 416 bis cod. pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Nel compiere tale valutazione il Tribunale distrettuale parla di «reiterate ipotesi di usura e numerosi fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90».
art. 424 cod. pen
Per questi reati (e per connesse violazioni dell'art. 424 cod. pen.) egli è stato condannato in primo grado dal G.u.p.
art. 274 cod. proc. pen
Si deve ricordare, peraltro, che l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
Si osserva in proposito che, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, l'odierno ricorrente fu collocato agli arresti domiciliari per una violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, mentre nel caso che ci occupa la gran parte delle imputazioni si riferisce allo svolgimento di attività di usura.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE MASSIMO nato a LOCRI il 23/09/1968 avverso l'ordinanza del 11/03/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 marzo 2022, il Tribunale di Catania ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Massimo Calafiore contro l'ordinanza del 17 gennaio 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva.

2. Contro l'ordinanza del Tribunale il difensore di Calafiore ha proposto tempestivo ricorso. Il ricorrente osserva che il quadro indiziario è stato fortemente ridimensionato dal G.u.p. il quale, con sentenza del 23 dicembre 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto Calafiore da alcuni dei reati per i quali era stata applicata la misura e, in particolare, dai reati associativi (art. 416 bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Rileva che il G.u.p. ha escluso anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, punto 1, cod. pen. ed è quindi venuta meno la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.

Sostiene che questo avrebbe imposto di rivalutare compiutamente la attualità e concretezza delle esigenze cautelari e si duole del fatto che ciò non sia avvenuto. Lamenta la mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che non avrebbe tenuto conto: della ridimensionata gravità dei fatti anche in relazione ai reati dei quali Calafiore è stato ritenuto responsabile; del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei reati; del comportamento collaborativo tenuto nel corso del giudizio. Sottolinea, inoltre, che in altro procedimento a carico di Calafiore (relativo a violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90) il Tribunale per il riesame ha valutato adeguata la misura degli arresti domiciliari e tale valutazione è stata contraddetta nell'ordinanza impugnata, nella quale si afferma che non è possibile formulare nei confronti di Calafiore un giudizio di affidabilità, presupposto indispensabile per l'applicazione degli arresti domiciliari.

3. Con memoria scritta il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Massimo Calafiore è sottoposto alla misura della custodia in carcere per numerosi reati: dall'acquisto, in concorso con altri, di cocaina e marijuana; alla tentata estorsione; all'usura commessa in danno di numerose persone cui erogò prestiti ad un tasso mensile oscillante tra il 15% e il 20%. Per questi reati (e per connesse violazioni dell'art. 424 cod. pen.) egli è stato condannato in primo grado dal G.u.p. presso il Tribunale di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, gli ha inflitto una pena detentiva superiore a 15 anni di reclusione.

Con la medesima sentenza, Calafiore è stato assolto dall'accusa di aver fatto parte della associazione di tipo mafioso «clan Aparo» operante principalmente nel territorio di Floridia e Solarino dal mese di marzo del 2017 al marzo 2018 [capo A) dell'imputazione] e dall'accusa di aver partecipato ad una associazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90, operante dal mese di ottobre del 2017 al mese di marzo del 2018 [capo B) dell'imputazione]. Dall'ulteriore accusa di aver partecipato ad una associazione finalizzata alla commissione di più delitti di usura, Massimo Calafiore è stato assolto non essendovi prova che tale attività, pur «strutturata in termini di serialità ripetitiva», fosse gestita, oltre che da lui e da Giuseppe Calafiore, anche da altri.

3. L'ordinanza impugnata osserva che - pur essendo venuti meno i gravi indizi riguardanti i reati associativi e l'aggravante della finalità di agevolare una associazione di stampo mafioso - il numero dei reati per i quali vi è stata condanna e la loro notevole gravità fanno ritenere persistente il pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede. Nel compiere tale valutazione il Tribunale distrettuale parla di «reiterate ipotesi di usura e numerosi fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90». Si deve convenire col ricorrente che, nel procedimento cui si riferisce la misura cautelare, Calafiore è stato ritenuto responsabile di tre cessioni di sostanza, ma solo in un caso è nota la quantità e qualità della stessa (300 grammi di cocaina).

Non si tratta, tuttavia, di quantità modesta e si tratta, comunque, di più cessioni. Le condotte di usura delle quali Calafiore è stato ritenuto responsabile dal G.u.p., invece, sono senza dubbio numerose e dalla lettura degli stralci della sentenza del G.u.p. (allegati al ricorso) emerge che Calafiore è stato anche ritenuto responsabile di più violazioni dell'art. 424 cod. pen. e di un tentativo di estorsione. Come sottolineato dal Tribunale per il riesame, inoltre, l'aggravante di cui di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa sotto il profilo della finalità di agevolare una associazione di stampo mafioso, è stata tuttavia ritenuta sussistente sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso sia per quanto riguarda il reato di tentata estorsione contestato al capo P) che in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio contestato al capo Q) reati dei quali Massimo Calafiore è stato ritenuto responsabile. j Tanto premesso, non è censurabile in questa sede di legittimità - perché non è frutto di travisamento dei fatti, non è manifestamente illogica e non è contraddittoria - l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale, indipendentemente dall'esistenza del reato associativo e dalla partecipazione ad esso, i reati dei quali Calafiore è gravemente indiziato (e per i quali è stato condannato in primo grado) dimostrano vicinanza a circuiti criminali, «sicura professionalità» nella gestione di prestiti ad usura e spiccata inclinazione a delinquere; né appare illogico e contraddittorio desumere da tali considerazioni il pericolo «serio, concreto ed attuale» di reiterazione di condotte illecite.

4. La Corte territoriale ha tenuto conto nelle proprie valutazioni del tempo trascorso dai fatti e del buon comportamento processuale tenuto dal ricorrente. Ha concluso, però, che il tempo trascorso non potesse essere da solo sufficiente a far ritenere attenuate esigenze cautelari di tale livello (cfr. in proposito: Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999) e ha sottolineato che Calafiore ha reso confessione con riferimento a fatti per i quali il quadro indiziario era già estremamente grave, sicché tale comportamento processuale non dimostra ravvedimento e non attenua le esigenze di cautela.

Il ricorrente sostiene che tale ultima valutazione sarebbe in contrasto con la decisione del Giudice di primo grado secondo il quale le dichiarazioni rese dall'imputato «sono servite a meglio delineare e contestualizzare il quadro indiziario a suo carico» e lo hanno reso meritevole dell'applicazione delle attenuanti generiche. Le due valutazioni però non appaiono contraddittorie ed è appena il caso di rilevare che sono state compiute con diverse finalità e da giudici diversi. Com'è evidente, infatti, dichiarazioni utili a meglio delineare un quadro indiziario possono non avere rilievo a fini cautelari quando non siano significative di una revisione critica del proprio operato o dell'allontanamento dal contesto criminale nel quale le condotte illecite sono maturate.

Si deve ricordare, peraltro, che l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (fra le tante: Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Nel caso in esame, il Tribunale distrettuale ha operato in concreto la verifica della pericolosità dell'indagato, mettendo in risalto la gravità e il numero delle condotte illecite, le precedenti condanne (che hanno riguardato anche il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), il ricorso a metodi intimidatori di tipo mafioso, sicché la decisione adottata resiste ai rilievi del ricorrente. Quanto alla circostanza che, in relazione a diversa imputazione formulata nei confronti del Calafiore, il Tribunale avrebbe diversamente opinato, è di tutta evidenza che si tratta di argomento privo di pregio atteso che, per espressa previsione di legge, le esigenze cautelari devono essere valutate con specifico riferimento alla concreta fattispecie per cui si procede.

Si osserva in proposito che, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, l'odierno ricorrente fu collocato agli arresti domiciliari per una violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, mentre nel caso che ci occupa la gran parte delle imputazioni si riferisce allo svolgimento di attività di usura. L'ordinanza impugnata sottolinea che l'applicazione del braccialetto elettronico può scongiurare l'allontanamento dal domicilio, ma non garantisce il rispetto di altre prescrizioni, quali il divieto di comunicare e avere contatti con persone diverse dai conviventi, la cui violazione favorirebbe la consumazione cli reati della stessa specie di quelli per cui si procede e si tratta, ancora una volta, di una motivazione scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com