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Sentenza — n. 29072/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29072/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 6.5.2021 resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Baroni Daniele in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 disponendo la sospensione della patente di guida di cui il predetto era titolare per la durata di anni due.

Regesto Legislator

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art. 127 cod.proc.pen, art. 447 cod.proc.pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Baroni, a mezzo del difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge (art. 127 cod.proc.pen., art. 447 cod.proc.pen., artt. 178 comma 1 lett.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente divieto di condurre modifica della sentenza riduzione della multa infrazione privilegiata contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 127 cod.proc.pen
Con detto motivo deduce la violazione di legge (art. 127 cod.proc.pen., art.
art. 447 cod.proc.pen
127 cod.proc.pen., art. 447 cod.proc.pen., artt.
art. 444 cod. proc. pen
b) cod.proc.pen.) per l'omessa fissazione dell'udienza camerale per la pronuncia sull'istanza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONI DANIELE nato a BRESCIA il 31/07/1988 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 6.5.2021 resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Baroni Daniele in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 disponendo la sospensione della patente di guida di cui il predetto era titolare per la durata di anni due.

2. Propone ricorso per cassazione il Baroni, a mezzo del difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge (art. 127 cod.proc.pen., art. 447 cod.proc.pen., artt. 178 comma 1 lett.

c) e 185 comma 1 cod.proc.pen. e 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen.) per l'omessa fissazione dell'udienza camerale per la pronuncia sull'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna deducendo c:he l'interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso risiede nel fatto che il giudice ha deciso di modificare parte dell'accordo con riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. La violazione di cui si duole parte ricorrente non rientra all'evidenza tra le ipotesi previste.Inoltre premesso che é configurabile l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa "de plano", anziché previa fissazione di udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest'ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 23049 del 4.4.2017, Massano, Rv. 2;70034), va rilevato che parte ricorrente non ha neanche dedotto lo spec:ifico interesse al contraddittorio finalizzato ad ottenere il proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen. in quanto lamenta solo di voler controdedurre sulla sanzione accessoria che non rientra nell'accordo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell